Cassazione Civile, Ordinanza n. 16078/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico specializzando aveva agito, insieme ad altri colleghi, contro le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni per la dedotta mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione dei medici in formazione specialistica. La domanda si fondava sull’assunto che, pur essendo stato recepito il principio dell’adeguata retribuzione, l’importo concretamente corrisposto fosse rimasto inadeguato nel tempo per effetto dell’inflazione e della mancata applicazione degli incrementi previsti dal d.lgs. n. 257/1991, sia come adeguamento al costo della vita sia come rideterminazione triennale in base ai miglioramenti della contrattazione collettiva. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazione di norme interne ed eurounitarie e si sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità risarcitoria dello Stato, considerando discrezionale il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 e negando altresì la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In un secondo motivo si insisteva specificamente sul diritto agli adeguamenti automatici e triennali della borsa di studio, che si assumevano dovuti nonostante i successivi blocchi normativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione d’appello era conforme a un orientamento già consolidato: il recepimento delle direttive in materia di remunerazione dei medici specializzandi era avvenuto con la l. n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 non costituiva il primo effettivo recepimento, ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale non imposta dalle direttive. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, osservando che la nozione di remunerazione adeguata non è definita dal diritto UE né ne sono fissati i criteri. Ha dichiarato parimenti inammissibile il secondo motivo, ribadendo che l’importo delle borse di studio per gli specializzandi degli anni accademici considerati non è soggetto né all’adeguamento al costo della vita né alla rideterminazione triennale prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, in ragione dei successivi interventi legislativi che hanno congelato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l’applicazione di tali aumenti. Il ricorso è stato quindi respinto come inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle amministrazioni intimate, ed è stato disposto l’onere del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato richiamato come norma che fonda i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 332 c.p.c.
Non è stato ritenuto necessario ordinare la notificazione dell’impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione, essendo per essi preclusa l’impugnazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato aggiuntivo.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
La Corte ha ribadito che gli adeguamenti ivi previsti non si applicano ai medici specializzandi degli anni considerati, in ragione dei successivi blocchi legislativi.
art. 32 l. n. 449 del 1997
È stato interpretato nel senso di avere consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e di avere escluso per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.
art. 36 l. n. 289 del 2002
È stato richiamato come conferma del blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio.
art. 1, comma 300, l. n. 266 del 2005
Ha sostituito la disciplina previgente, facendo salva la vigenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 solo fino all’anno accademico 2005-2006.
art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999
È stato citato in relazione alla permanenza a termine della disciplina precedente fino al 2005-2006.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione accerta che la decisione impugnata si è uniformata a un orientamento consolidato, il motivo che ripropone la stessa questione può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
- In materia di medici specializzandi, il recepimento delle direttive europee sulla remunerazione adeguata si considera compiuto con la normativa nazionale del 1990-1991; il successivo ordinamento del 1999 non costituisce di per sé un ulteriore adempimento imposto dal diritto UE.
- La nozione di 0remunerazione adeguata non risulta predeterminata dal diritto dell’Unione, sicché la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale.
- L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi per gli anni accademici interessati non è automaticamente soggetto né all’indicizzazione al costo della vita né alla rideterminazione triennale, quando una successione di norme finanziarie abbia espressamente congelato la relativa quota di finanziamento ed escluso tali aggiornamenti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto eurounitario sia già ritenuta chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e manchi una definizione UE dei criteri applicativi rilevanti.
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