Cassazione Civile, Ordinanza n. 12090/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, compensi non dichiarati per euro 1.564.755,66, ritenuti coincidenti con movimentazioni finanziarie su conti correnti esteri asseritamente riferibili al contribuente e prive di giustificazione. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva un esito favorevole solo parziale in primo grado, confermato in appello dalla CTR, che rigettava il gravame dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi: violazione delle norme sulle indagini finanziarie e sulla presunzione legale relativa ai movimenti bancari, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente disatteso il valore presuntivo degli elementi acquisiti e che la prova contraria dovesse essere analitica; e nullità della sentenza per motivazione apparente. Parallelamente, il contribuente impugnava il diniego della definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018, deducendo che l'Ufficio avesse applicato la misura del 15% invece del 5%, assumendo che la controversia, per effetto del giudicato interno, fosse pendente in Cassazione con integrale soccombenza dell'Agenzia nei gradi precedenti; con il secondo motivo sosteneva che l'errore nel calcolo non potesse giustificare il diniego e che dovesse essergli consentita la rettifica della domanda o dell'importo versato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del contribuente contro il diniego della definizione agevolata, rilevando che non ricorrevano i presupposti del comma 2-ter dell'art. 6 D.L. 119/2018, perché la lite non era integralmente sfavorevole all'Agenzia nei gradi di merito, essendo stata la ripresa fiscale solo parzialmente annullata in primo grado e per il resto confermata con statuizione divenuta definitiva; ha inoltre ritenuto legittimo il diniego fondato sull'erronea determinazione dell'importo dovuto, escludendo un obbligo dell'Ufficio di instaurare un contraddittorio per consentire la correzione della domanda. Ha poi respinto il ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza della CTR: il motivo sulla motivazione apparente è stato ritenuto infondato perché la decisione d'appello esponeva chiaramente il percorso argomentativo; il motivo sulla violazione delle norme sulle indagini finanziarie è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti, contrastando l'accertamento della CTR secondo cui l'atto impositivo si fondava su tabulati informatici rinvenuti nella contabilità di un terzo, senza collegamento funzionale con i conti del contribuente. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato assorbito. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 119 del 2018
commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter, 6, 8, 10
La definizione agevolata delle liti tributarie dipende dallo stato del giudizio, dall'esito dei gradi precedenti e dalla concreta soccombenza dell'Agenzia; il 5% è applicabile solo alle controversie pendenti in Cassazione con soccombenza totale dell'Ufficio in tutti i precedenti gradi, mentre nei casi di accoglimento solo parziale opera il comma 2-bis con calcolo per parte di atto confermata o annullata. Il mancato o inesatto pagamento dell'importo dovuto giustifica il diniego senza necessità di un previo interlocutorio correttivo.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
È il parametro per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente richiede che la motivazione sia davvero inesistente o incomprensibile; nel caso concreto la CTR ha superato il minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato alla soglia del minimo costituzionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 32, comma 2, nn. 2) e 7), D.P.R. n. 600 del 1973
Le risultanze delle indagini finanziarie possono assumere valore presuntivo, ma la censura in cassazione non può trasformarsi in rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 33 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme alle norme sulle indagini finanziarie nel quadro dell'accertamento tributario.
art. 51 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base normativa delle indagini finanziarie ai fini IVA.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dovuta l'attestazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente, nei casi previsti.
art. 13-bis, comma 4, D.L. n. 78 del 2009
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere gli effetti dello scudo fiscale.
art. 14, comma 1, lett. a), D.L. n. 350 del 2001
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di scudo fiscale e rimpatrio delle somme.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
Per le amministrazioni pubbliche opera la prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
Prevede il rinvio alla disciplina sul contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili in via agevolata, il regime di pagamento dipende non solo dal grado in cui pende la lite, ma anche dall'esito dei precedenti gradi e dall'effettiva estensione della soccombenza dell'Ufficio: l'accoglimento parziale esclude l'applicazione automatica della misura più favorevole prevista per la soccombenza totale.
- Quando la domanda di definizione agevolata è basata su un importo inferiore a quello dovuto per legge, l'Amministrazione può legittimamente respingerla; in assenza di una previsione espressa, non sussiste un obbligo dell'Ufficio di attivare un previo contraddittorio per consentire la correzione della domanda o l'integrazione del versamento.
- In cassazione la deduzione di violazione di legge non è ammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso argomentativo della decisione; se la sentenza individua le questioni decisive e spiega perché accoglie o rigetta le pretese, supera la soglia del minimo costituzionale.
- Le presunzioni legali o semplici derivanti da indagini finanziarie non possono essere fatte valere in sede di legittimità per sovvertire un accertamento di fatto della CTR, se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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