Cassazione Civile, Ordinanza n. 18571/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, una banca - tramite la società mandataria per il recupero crediti - domandava l'ammissione al passivo con prelazione ipotecaria per il saldo di un mutuo fondiario erogato anni prima alla società poi fallita. Il giudice delegato ammetteva il credito solo per il capitale residuo, ritenendo usurari gli interessi moratori pattuiti. La banca proponeva opposizione e il tribunale accoglieva, ammettendo l'intero credito con privilegio ipotecario. Il curatore del fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina antiusura, sostenendo che nel TEG vanno computati tutti gli oneri collegati al credito, compresa la commissione per estinzione anticipata e gli interessi moratori, con conseguente usurarietà della clausola; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., deducendo che il tribunale avesse errato nel ritenere esiguo l'importo degli interessi di mora e nel valutare la prova documentale; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo: ha ritenuto fondata la censura limitatamente agli interessi moratori, applicando i principi delle Sezioni Unite sull'assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura e sulla loro rilevanza nel confronto con il tasso soglia. Ha invece respinto la censura relativa alla commissione di estinzione anticipata, correggendo la motivazione del tribunale ai sensi dell'art. 384 c.p.c. sul punto: tale commissione non va computata ai fini dell'usura perché non costituisce corrispettivo del denaro erogato, ma opera come pattuizione collegata all'esercizio del recesso/estinzione anticipata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto del tribunale è stato cassato nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
richiamato quale base della domanda di ammissione al passivo del creditore
art. 1815 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la non debenza degli interessi usurari; la Corte richiama il tema della sanzione civilistica in presenza di usura
art. 644 c.p.
la Corte afferma che vanno computati tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, ma non quelli privi di natura corrispettiva
art. 2 L. n. 108/1996
richiamato per la determinazione del tasso soglia e del parametro di confronto
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla misura degli interessi di mora
art. 115 c.p.c.
richiamato per denunciare la pretesa erronea valutazione delle prove documentali
art. 92 c.p.c.
richiamato per la censura sulla mancata compensazione delle spese
art. 384 c.p.c.
utilizzato per correggere la motivazione della decisione impugnata sul punto della commissione di estinzione anticipata
art. 1373 c.c.
richiamato per qualificare la commissione di estinzione anticipata come pattuizione collegata allo scioglimento/recesso e non come corrispettivo del credito
art. 50 t.u.b.
richiamato come base della certificazione prodotta per la quantificazione degli interessi di mora
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
1° co. quater e 1° co. bis
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: la verifica va compiuta sulla clausola come pattuita al momento della conclusione del contratto, confrontando il tasso di mora con il tasso soglia secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel calcolo dell'usura devono essere considerati tutti gli oneri che siano effettivamente collegati alla concessione del credito e abbiano natura di corrispettivo; restano invece esclusi gli importi che, pur previsti nel contratto, non remunerano il capitale erogato ma sono collegati ad eventi diversi, come l'estinzione anticipata.
- La mera circostanza che l'importo degli interessi di mora concretamente maturati sia modesto rispetto agli interessi corrispettivi non esclude di per sé la verifica dell'usurarietà della relativa clausola, se il tasso pattuito supera il tasso soglia.
- Quando una decisione di merito pervenga a un esito corretto ma sulla base di una motivazione giuridicamente non esatta, la Corte può correggerne la motivazione senza travolgere l'esito sostanziale sul punto specifico.
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