Ordinanza n. 582/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento, pro.t. n° 9054, del 29 marzo 2024, con il quale il Responsabile del Quinto Settore Sviluppo Economico del Territorio del Comune di Palma Campania, ritenute le osservazioni presentate dall’odierno ricorrente, prot. n. 8598 del 26 marzo 2024, non meritevoli di accoglimento, ha disposto il diniego dell’istanza, prot 28040 del 24/10/2022, avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire; 2) del preavviso di diniego protocollo numero 6663 del 6 marzo 2024, mediante il quale il Responsabile del Quinto Settore Sviluppo Economico del Territorio del Comune di Palma Campania ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire prot. numero 28040 del 24/10/2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, connesso o conseguente, compreso il provvedimento di sospensione del 13 aprile 203, tutti, ove e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire relativo all’istanza presentata il 24 ottobre 2022, preceduto da preavviso di diniego
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Palma Campania ha respinto l’istanza di permesso di costruire, nonché il relativo preavviso e gli atti connessi. Il diniego è stato motivato dal Comune sul presupposto che l’intervento progettato si fondasse sulle deliberazioni consiliari n. 26/2021 e n. 65/2021, che lo stesso ente ha riconosciuto essere affette da vizi amministrativi. Il ricorrente, al contrario, invoca l’applicazione di tali deliberazioni. Il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di ricorso dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha rilevato che la valutazione comunale circa l’illegittimità delle deliberazioni consiliari n. 26/2021 e n. 65/2021 imponeva di verificare preliminarmente se il Comune avesse avviato il procedimento, ritenuto doveroso, di ritiro in autotutela delle medesime deliberazioni. Ha quindi disposto un incombente istruttorio: il Comune dovrà depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione sull’avvio del procedimento di autotutela, indicando anche i tempi di conclusione qualora il procedimento non sia ancora definito. La trattazione è stata rinviata all’udienza del 23 settembre 2026.
Massime di principio
- Quando il diniego di un titolo edilizio si fonda sull’illegittimità di precedenti atti amministrativi presupposti, il giudice può disporre che l’amministrazione chiarisca se abbia avviato il procedimento di autotutela volto alla loro rimozione, prima di definire la controversia sul diniego.
- L’amministrazione che ritenga viziati propri atti presupposti, dei quali il privato invochi l’applicazione, deve considerare la necessità di procedere alla loro eventuale rimozione in autotutela secondo il relativo procedimento, non potendo limitarsi a disconoscerne l’efficacia senza una verifica dell’avvio e dello stato di tale procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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