Cassazione Penale, Ordinanza n. 32662/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per un tentato furto aggravato. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la Corte segnala anche la genericità dell'impugnazione. Il giudizio di cassazione verteva però sulla proponibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra essi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) impugnata
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
la sua omessa valutazione non costituisce motivo deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano
stabilisce la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità colpevole, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dalla legge; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo spendibile contro il patteggiamento se non si innesta in una delle categorie di ricorso consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, la Corte può dichiararla con ordinanza de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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