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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09003/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, deducendo vizio motivazionale nella ricostruzione della responsabilità ex art. 648 c.p. e sostenendo, in sostanza, che i fatti sarebbero stati più correttamente sussumibili nella diversa ipotesi di furto ex art. 624 c.p., più favorevole. La doglianza si fondava sull'assenza di esame dell'imputato e sull'intervallo temporale tra la consumazione del furto e il sequestro del ciclomotore in suo possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibili le censure che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio o a contestare la persuasività della motivazione, poiché il controllo di legittimità è limitato alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche indirettamente, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Pertanto ha confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito; la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiretti e dall'assenza di spiegazioni credibili sulla provenienza del bene.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in ricettazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito: sono deducibili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi, non già censure sulla semplice persuasività o adeguatezza dell'argomentazione.
  • Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche in via indiziaria; l'omessa, inattendibile o non credibile indicazione della provenienza del bene può costituire significativo indice della consapevolezza della provenienza illecita.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto non può essere accolta in sede di legittimità quando la motivazione di merito abbia logicamente valorizzato dati fattuali incompatibili con la mera apprensione del bene e coerenti con il possesso successivo di cosa di provenienza delittuosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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