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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28515/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

Due persone avevano convissuto more uxorio per alcuni anni. Dopo la cessazione della convivenza, una di esse convenne in giudizio l’altra chiedendo, in via principale, il rimborso delle spese sostenute per lavori di restauro, ammodernamento e miglioria eseguiti su un immobile di proprietà della convenuta, ai sensi dell’art. 936 c.c., e in subordine l’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo i lavori eseguiti in adempimento di un dovere morale e sociale, dunque irripetibili ex art. 2034 c.c., e condannò l’attore alle spese. In appello il gravame fu respinto nel merito, ma la Corte territoriale compensò le spese di entrambi i gradi valorizzando la particolare difficoltà di accertare i fatti. La soccombente in appello ricorse per cassazione con due motivi: dedusse, da un lato, la sostanziale mancanza di motivazione della compensazione; dall’altro, l’assenza di una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificarla ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima e sostanzialmente immotivata la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello, osservando che l’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, consente la compensazione solo nei casi tipizzati dalla norma o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate. La generica affermazione della "particolare difficoltà di accertare i fatti" non integra una motivazione sufficiente, né spiega la gravità ed eccezionalità della ragione addotta. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito: ha posto le spese di primo grado, di appello e di legittimità a carico della parte soccombente, liquidandole nei rispettivi importi.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    richiamato come base della domanda principale di rimborso delle spese per opere eseguite sul fondo altrui

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento

  • art. 2034 c.c.

    utilizzato dal giudice di primo grado per ritenere irripetibili le spese sostenute in adempimento di un dovere morale e sociale

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere adeguatamente motivate

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    la motivazione insufficiente sulla compensazione integra una sostanziale mancanza di motivazione e determina nullità della decisione

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione nel termine previsto

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    richiamato per i criteri di liquidazione delle spese

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite costituisce un’eccezione rispetto al principio della soccombenza e richiede una motivazione specifica, non potendo essere giustificata da formule generiche o da valutazioni equitative estranee al sistema.
  • Dopo la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione è ammessa nei casi espressamente previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. oppure in presenza di analoghe ragioni gravi ed eccezionali, che il giudice deve esplicitare in modo puntuale.
  • La mera difficoltà istruttoria o l’asserita complessità dell’accertamento dei fatti non bastano, da sole, a fondare la compensazione delle spese se non vengono illustrate la gravità e l’eccezionalità della situazione concreta.
  • Una motivazione apparente o meramente assertiva sulla compensazione delle spese equivale a mancanza sostanziale di motivazione e determina la cassazione della statuizione sulle spese.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, può decidere nel merito anche sulle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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