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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4530/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha unificato, sotto il vincolo della continuazione, tre sentenze penali e ha rideterminato la pena unica. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché: (1) la pena attribuita al reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oggetto della sentenza sub 2), è stata fissata in 10 mesi anziché nei 4 mesi indicati in un precedente provvedimento di unificazione ex art. 671 c.p.p.; (2) l'aumento complessivo delle pene relativo alle condanne della sentenza sub 3) non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista per il rito speciale ex art. 444 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza che ha unificato le tre sentenze e ha rideterminato la pena unica in complessivi 16 anni e 8 mesi di reclusione, spiegando che: (a) il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nel quantificare gli aumenti per i reati satellite anche in misura superiore a precedenti provvedimenti esecutivi, salvo che ciò ecceda la valutazione giuridica già definita con giudicato favorevole al condannato; (b) l'incremento della pena per il reato satellite è stato adeguatamente motivato sulla base della maggiore gravità della violazione principale e del contesto di criminalità organizzata emerso dalle sentenze; (c) per la sentenza sub 3) la rideterminazione è stata effettuata tenendo conto della riduzione per il rito ex art. 444 c.p.p. (quindi l'aumento è commisurato alla pena già ridotta). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Disciplina del giudice dell'esecuzione in materia di unificazione delle pene per continuazione; autorizza la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, lasciando discrezionalità al giudice dell'esecuzione nella quantificazione degli aumenti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale riferita a specifici delitti in materia di stupefacenti; nella sentenza è indicata come riferimento per la violazione più grave cui è stata commisurata la pena base.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale riferita ad altri delitti in materia di stupefacenti; utilizzata per identificare i reati-satellite le cui pene sono state rideterminate nell'operazione di unificazione.

  • art. 444 cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Prevede la definizione per decreto penale di giudizio (rito alternativo) con riduzione di pena; la Corte ha ritenuto che la riduzione per il rito speciale sia stata correttamente computata nella rideterminazione della pena per la sentenza sub 3).

  • art. 442 cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Richiamato in relazione alla dimensione già computata in un precedente provvedimento esecutivo: nel caso di specie alcune misure erano state già considerate 'al netto' delle dimensioni previste dall'art. 442, per cui il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto di tali effetti nella rideterminazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nell'unificare più condanne per continuazione ex art. 671 c.p.p., ha ampia discrezionalità nella quantificazione degli aumenti per i reati-satellite e può fissare aumenti superiori a quelli indicati in precedenti provvedimenti esecutivi, purché non si alteri una valutazione giuridica già definita con giudicato favorevole al condannato.
  • Gli aumenti delle pene in sede esecutiva devono essere motivati in relazione alla gravità complessiva del reato principale e al contesto fattuale (es. partecipazione a contesti di criminalità organizzata); nuovi elementi comprovati possono giustificare un maggior incremento.
  • Se una delle sentenze eseguite è stata pronunciata con riti speciali che prevedono una riduzione (es. art. 444 c.p.p.), la rideterminazione della pena unica deve tener conto della pena già ridotta in sede cognitiva e commisurare gli aumenti a tale misura ridotta.
  • Una precedente misura adottata in sede esecutiva non impedisce automaticamente al giudice dell'esecuzione di rivedere la quantificazione delle singole componenti della pena, salvo che tale revisione contrasti con la valutazione normativa e fattuale che ha formato il giudicato in favore del condannato.
  • In casi simili, chi impugna la rideterminazione ha onere di dimostrare che il giudice dell'esecuzione abbia oltrepassato il perimetro della discrezionalità consentita o abbia omesso di tener conto di riduzioni già acquisite con rito speciale; altrimenti il ricorso è destinato a essere rigettato.

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