Cassazione Civile, Ordinanza n. 11688/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda applicata dal Comune ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, in forza dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, attuativo dell'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. I lavoratori avevano chiesto di far cessare la trattenuta e di ottenere la restituzione delle somme decurtate negli ultimi cinque anni. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, sostenendo l'illegittimità del meccanismo che impone l'invarianza della retribuzione netta nonostante la soppressione del contributo a carico del lavoratore; 2) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per l'estensione della trattenuta anche ai neoassunti, ritenuta irragionevole rispetto alle diverse categorie di dipendenti pubblici (TFS, TFR opzionale, TFR ex lege); 3) violazione della l. n. 448/1998, assumendo che il principio di invarianza retributiva potesse operare solo per chi transitava dal TFS al TFR e non per i nuovi assunti; 4) ulteriore violazione della medesima legge, per l'assenza di compensazione tra trattenuta e vantaggi del nuovo regime; 5) violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, perché la trattenuta avrebbe comportato un indebito arricchimento del datore pubblico e una retribuzione inferiore a quella contrattualmente dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti, richiamando il principio per cui è sufficiente una sintesi idonea a rendere comprensibili censure e vicenda processuale. Nel merito, però, ha rigettato integralmente il ricorso: i primi due motivi sono stati respinti perché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 era già stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213/2018; la Consulta aveva valorizzato il principio di parità di trattamento retributivo tra dipendenti con medesimo inquadramento e mansioni, ritenendo legittimo un sistema di allineamento retributivo che prescinde dal regime TFS/TFR. I restanti motivi sono stati disattesi perché non offrivano argomenti nuovi idonei a superare l'orientamento già consolidato della Corte di cassazione, secondo cui, esclusa l'illegittimità costituzionale della norma primaria, è legittima anche la riduzione retributiva attuata in conformità al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e all'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stata richiamata come norma sulla denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso; la Corte ha esaminato le censure prospettate sotto tale vizio ma le ha ritenute infondate.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti quando consenta di comprendere censure e rilevanza delle questioni.
art. 26, comma 19, l. n. 448/1998
La norma è stata interpretata come fondamento del meccanismo di invarianza della retribuzione netta nel passaggio dal TFS al TFR e della conseguente rimodulazione del trattamento retributivo mediante trattenuta compensativa.
art. 1, commi 3 e 4, d.P.C.M. 20 dicembre 1999
È stata considerata la fonte regolamentare che attua l'Accordo Nazionale Quadro e dispone la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione lorda, legittimamente applicata anche ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2000.
art. 6, comma 3, Accordo Nazionale Quadro 29 luglio 1999
Richiamato come base negoziale del sistema di trattenuta e di riequilibrio retributivo nel passaggio al TFR.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
È stata evocata dai ricorrenti per sostenere che il datore pubblico debba corrispondere trattamenti non inferiori a quelli contrattuali; la Corte ha implicitamente escluso che la trattenuta, disposta secondo la normativa richiamata, violi tale principio.
art. 37 d.P.R. n. 1032/1973
Richiamato quale precedente contributo obbligatorio a carico del lavoratore statale, soppresso e poi compensato dal nuovo meccanismo di trattenuta.
art. 11 l. n. 152/1968
Richiamato quale analoga previsione contributiva per i dipendenti degli enti locali, cessata nel nuovo assetto retributivo.
art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2018, che il meccanismo non viola il principio di eguaglianza ma attua una parità di trattamento tra dipendenti con identico inquadramento e mansioni.
art. 36 Cost.
È stato escluso che la trattenuta incida in modo illegittimo sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché il sistema mira a preservare l'assetto complessivo del trattamento economico.
art. 97 Cost.
Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale per evidenziare che il sistema è coerente con il buon andamento e il razionale impiego delle risorse pubbliche.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione, l'assenza di una formale sezione dedicata ai fatti non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, se l'esposizione complessiva consente di comprendere la vicenda e la rilevanza delle censure.
- La trattenuta retributiva compensativa prevista nel passaggio dal TFS al TFR è legittima se sorretta da una scelta normativa e contrattuale diretta a preservare la parità di trattamento tra dipendenti con identico inquadramento e mansioni.
- Una volta esclusa l'illegittimità costituzionale della norma primaria che disciplina il meccanismo retributivo, non possono essere accolte censure che contestino la legittimità degli atti applicativi conformi a quella disciplina.
- L'estensione del meccanismo di riequilibrio anche ai dipendenti assunti dopo la riforma è legittima quando mira a evitare disparità di trattamento rispetto ai dipendenti già transitati nel nuovo regime, purché il sistema sia coerente con l'assetto normativo e contrattuale complessivo.
- La deduzione di un indebito arricchimento del datore pubblico non è sufficiente, da sola, a superare una trattenuta retributiva espressamente prevista da fonti normative e collettive applicabili al rapporto di lavoro pubblico.
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