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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11688/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda applicata dal Comune ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, in forza dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, attuativo dell'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. I lavoratori avevano chiesto di far cessare la trattenuta e di ottenere la restituzione delle somme decurtate negli ultimi cinque anni. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, sostenendo l'illegittimità del meccanismo che impone l'invarianza della retribuzione netta nonostante la soppressione del contributo a carico del lavoratore; 2) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per l'estensione della trattenuta anche ai neoassunti, ritenuta irragionevole rispetto alle diverse categorie di dipendenti pubblici (TFS, TFR opzionale, TFR ex lege); 3) violazione della l. n. 448/1998, assumendo che il principio di invarianza retributiva potesse operare solo per chi transitava dal TFS al TFR e non per i nuovi assunti; 4) ulteriore violazione della medesima legge, per l'assenza di compensazione tra trattenuta e vantaggi del nuovo regime; 5) violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, perché la trattenuta avrebbe comportato un indebito arricchimento del datore pubblico e una retribuzione inferiore a quella contrattualmente dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti, richiamando il principio per cui è sufficiente una sintesi idonea a rendere comprensibili censure e vicenda processuale. Nel merito, però, ha rigettato integralmente il ricorso: i primi due motivi sono stati respinti perché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 era già stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213/2018; la Consulta aveva valorizzato il principio di parità di trattamento retributivo tra dipendenti con medesimo inquadramento e mansioni, ritenendo legittimo un sistema di allineamento retributivo che prescinde dal regime TFS/TFR. I restanti motivi sono stati disattesi perché non offrivano argomenti nuovi idonei a superare l'orientamento già consolidato della Corte di cassazione, secondo cui, esclusa l'illegittimità costituzionale della norma primaria, è legittima anche la riduzione retributiva attuata in conformità al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e all'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come norma sulla denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso; la Corte ha esaminato le censure prospettate sotto tale vizio ma le ha ritenute infondate.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti quando consenta di comprendere censure e rilevanza delle questioni.

  • art. 26, comma 19, l. n. 448/1998

    La norma è stata interpretata come fondamento del meccanismo di invarianza della retribuzione netta nel passaggio dal TFS al TFR e della conseguente rimodulazione del trattamento retributivo mediante trattenuta compensativa.

  • art. 1, commi 3 e 4, d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    È stata considerata la fonte regolamentare che attua l'Accordo Nazionale Quadro e dispone la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione lorda, legittimamente applicata anche ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2000.

  • art. 6, comma 3, Accordo Nazionale Quadro 29 luglio 1999

    Richiamato come base negoziale del sistema di trattenuta e di riequilibrio retributivo nel passaggio al TFR.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È stata evocata dai ricorrenti per sostenere che il datore pubblico debba corrispondere trattamenti non inferiori a quelli contrattuali; la Corte ha implicitamente escluso che la trattenuta, disposta secondo la normativa richiamata, violi tale principio.

  • art. 37 d.P.R. n. 1032/1973

    Richiamato quale precedente contributo obbligatorio a carico del lavoratore statale, soppresso e poi compensato dal nuovo meccanismo di trattenuta.

  • art. 11 l. n. 152/1968

    Richiamato quale analoga previsione contributiva per i dipendenti degli enti locali, cessata nel nuovo assetto retributivo.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2018, che il meccanismo non viola il principio di eguaglianza ma attua una parità di trattamento tra dipendenti con identico inquadramento e mansioni.

  • art. 36 Cost.

    È stato escluso che la trattenuta incida in modo illegittimo sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché il sistema mira a preservare l'assetto complessivo del trattamento economico.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale per evidenziare che il sistema è coerente con il buon andamento e il razionale impiego delle risorse pubbliche.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione, l'assenza di una formale sezione dedicata ai fatti non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, se l'esposizione complessiva consente di comprendere la vicenda e la rilevanza delle censure.
  • La trattenuta retributiva compensativa prevista nel passaggio dal TFS al TFR è legittima se sorretta da una scelta normativa e contrattuale diretta a preservare la parità di trattamento tra dipendenti con identico inquadramento e mansioni.
  • Una volta esclusa l'illegittimità costituzionale della norma primaria che disciplina il meccanismo retributivo, non possono essere accolte censure che contestino la legittimità degli atti applicativi conformi a quella disciplina.
  • L'estensione del meccanismo di riequilibrio anche ai dipendenti assunti dopo la riforma è legittima quando mira a evitare disparità di trattamento rispetto ai dipendenti già transitati nel nuovo regime, purché il sistema sia coerente con l'assetto normativo e contrattuale complessivo.
  • La deduzione di un indebito arricchimento del datore pubblico non è sufficiente, da sola, a superare una trattenuta retributiva espressamente prevista da fonti normative e collettive applicabili al rapporto di lavoro pubblico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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