Cassazione Civile, Sentenza n. 11973/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società e socio)
La controversia
La controversia riguardava la liquidazione agli eredi del valore della quota del 30% di una società in nome collettivo appartenuta a una socia deceduta ab intestato. Nel precedente giudizio, gli attori avevano dedotto che la defunta aveva lasciato sette fratelli e la madre, e avevano chiesto alla società e al socio il pagamento di Lire 20.793.837, pari a 1/14 del valore della quota, da loro stimato in Lire 291.113.707. La sentenza della Corte d’appello di Salerno del 15 dicembre 2016, che aveva rigettato l’appello della società e del socio sulla determinazione del valore della quota, aveva tuttavia quantificato quanto dovuto a ciascuno dei sette germani assumendo, secondo quanto poi rilevato, un divisore pari a cinque anziché sette. La società e il socio avevano proposto revocazione, ma la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 29 maggio 2018, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo che la ripartizione dipendesse da una valutazione del giudice e non da un errore percettivo. In cassazione, con un unico motivo articolato, i ricorrenti hanno denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto, error in procedendo e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il numero dei coeredi e la misura della loro partecipazione non erano mai stati controversi e che il giudizio precedente riguardava esclusivamente il valore economico della quota societaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che l’errore revocatorio ricorre quando una falsa percezione della realtà o una svista materiale induce il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, purché l’errore non cada su un punto controverso e non consista in un’errata valutazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la ripartizione tra i sette fratelli e la madre, con attribuzione ai fratelli di 1/14 ciascuno, non era stata contestata; l’appello precedente investiva soltanto la determinazione del valore della quota. L’indicazione di cinque coeredi anziché sette era quindi una svista percettiva relativa a un fatto, non una valutazione giuridica o un apprezzamento delle prove. La Corte ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, demandandole anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il costante orientamento di questa Corte, coerente con il chiaro tenore letterale dell’art. 395 c.p.c., n. 4 è nel senso che l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.
L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione o svista materiale su un fatto decisivo risultante dagli atti, a condizione che il fatto non sia stato controverso e che l’errore non riguardi una valutazione delle risultanze processuali.
art. 571 c.c.
La circostanza che il valore della quota dovesse essere ripartita tra i sette fratelli nella misura di 1/14 (i restanti 7/14 spettando, ai sensi dell’art. 571 c.c., alla madre) non è mai stata messa in discussione dalle parti, giacchè l’appello proposto da D.V.C. aveva riguardato la sola determinazione del valore della quota.
Nel caso esaminato la disposizione è richiamata per la ripartizione della quota ereditaria tra fratelli e madre: ai sette fratelli spettava complessivamente la metà, da dividere in parti uguali, e alla madre la restante metà.
Massime di principio
- L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando una falsa percezione della realtà o una svista materiale induce la sentenza ad affermare un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o a negare un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti.
- L’errore percettivo è revocatorio solo se riguarda un fatto che non ha formato oggetto di discussione e non è controverso; non ricorre invece quando la decisione deriva da un apprezzamento o da una valutazione delle risultanze processuali.
- L’erronea individuazione del numero dei soggetti tra i quali ripartire una somma può integrare errore di fatto revocatorio quando quel numero risulta dagli atti, non è stato contestato e la decisione non contiene una valutazione giuridica sul punto.
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