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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Regionale, 28 giugno 2022 - n. XI/2501 (approvazione del «Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 - PRS TER 09.02.19») e dei relativi allegati, relativamente alle determinazioni assunte con riferimento all'ambito ATEg26; - di ogni atto presupposto e connesso a quello impugnato, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Metropolitano, rep. n. 11/2019 – Atti n. 47633\9.5\2016\41 del 14 marzo 2019 (approvazione della «Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano: Adozione definitiva e trasmissione alla Regione Lombardia per sua approvazione») e della proposta di piano cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano;

Giustizia amministrativa202203088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 giugno 2022, limitatamente alle determinazioni relative all'ATEg26, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un compendio estrattivo nei Comuni di Peschiera Borromeo e Pantigliate, ha impugnato il nuovo Piano cave 2019-2029 lamentando la violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, della legge regionale 8 agosto 1998 e l'eccesso di potere. Ha sostenuto che le proprie osservazioni e controdeduzioni non fossero state adeguatamente valorizzate e che il mancato accoglimento delle richieste non fosse congruamente motivato. In particolare, ha contestato la riduzione dei volumi assegnati all'ATEg26, la mancata estensione del perimetro dell'ambito alle aree agricole comprese tra l'area impianti e le nuove aree di coltivazione, l'utilizzo di dati sui fabbisogni risalenti a un periodo precedente alla pandemia, la sottostima della domanda successiva, la sovrastima dell'apporto dei materiali riciclati e la mancata considerazione della capacità produttiva del compendio. Ha inoltre prospettato una lesione del legittimo affidamento derivante dalla precedente pianificazione estrattiva.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il Piano cave come atto generale di pianificazione e programmazione, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza, incompletezza della valutazione o erroneità del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative, rilevando che la ricorrente aveva preso parte al procedimento e che le sue osservazioni erano state esaminate e parzialmente accolte: il volume assegnato all'ATEg26 era stato aumentato da 1.300.000 a 1.500.000 mc. La stima del fabbisogno è stata giudicata adeguatamente istruita e logicamente motivata sulla base della relazione regionale e del rapporto ambientale, che consideravano il fabbisogno decennale, una maggiorazione del 15%, il residuo del precedente piano, il contenimento del consumo di suolo, la tutela delle risorse non rinnovabili e il contributo degli aggregati riciclati. Il Collegio ha rilevato inoltre che il piano prevede un monitoraggio continuo e una verifica al quinto anno dell'andamento dei fabbisogni e dell'offerta. È stata ritenuta ragionevole anche la scelta di non ampliare il perimetro dell'ATEg26, in considerazione della collocazione dell'area nel Parco Agricolo Sud Milano, della presenza di corridoi ecologici, aree agricole strategiche, vincoli paesaggistici, infrastrutture e di un pozzo pubblico a uso potabile, nonché dell'esigenza di preservare la connessione con le aree agricole circostanti. Le censure sono state ritenute dirette a sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione, operazione non consentita nel sindacato sulla pianificazione discrezionale. È stata infine esclusa la lesione del legittimo affidamento, poiché l'operatore non vanta un'aspettativa tutelata alla conferma del precedente ambito estrattivo o dei precedenti volumi. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e le garanzie partecipative risultano rispettati quando, nell'ambito di una pianificazione generale, le osservazioni del privato siano esaminate e motivatamente disattese, anche mediante il richiamo alle valutazioni istruttorie e ambientali poste a fondamento del piano.

  • art. 1 l.r. Lombardia 20/2021

    Il Piano cave deve perseguire lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia del giacimento coltivabile, il ripristino del suolo, la limitazione del consumo di suolo e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.

  • art. 65 del Piano cave 2019-2029

    Al fine di garantire un corretto, omogeneo e adeguato sviluppo delle attività estrattive la Città metropolitana di Milano si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio continuo del Piano cave attraverso l'utilizzo dei seguenti indicatori e ad una verifica, al quinto anno, relativa all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica dell'offerta

    La previsione del monitoraggio e della verifica quinquennale contribuisce a rendere coerente e dinamica la pianificazione della domanda e dell'offerta di materiali inerti.

  • d.lgs. 42/2004

    La presenza di vincoli paesaggistici costituisce elemento rilevante nella ponderazione degli interessi sottesa alla delimitazione degli ambiti estrattivi.

  • art. 11 TFUE

    Il principio dello sviluppo sostenibile orienta la pianificazione estrattiva e la valutazione della compatibilità delle attività di cava con la tutela ambientale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il piano cave è un atto generale di pianificazione e programmazione caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o incompletezza della valutazione, ovvero per erroneità del criterio tecnico o del procedimento applicativo.
  • Nella pianificazione estrattiva le scelte relative alle singole aree non richiedono necessariamente una motivazione puntuale riferita a ciascun destinatario, purché risultino comprensibili dalla motivazione complessiva del piano e dagli atti istruttori, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e dell'interdipendenza delle previsioni pianificatorie.
  • Le garanzie partecipative sono rispettate quando le osservazioni del privato siano effettivamente esaminate e motivatamente disattese; l'eventuale accoglimento parziale delle proposte dimostra, in assenza di vizi specifici, l'effettiva considerazione dell'apporto partecipativo.
  • L'operatore estrattivo non vanta un'aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma dell'ambito territoriale estrattivo o dei volumi previsti dalla precedente pianificazione, poiché l'amministrazione deve rinnovare la ponderazione tra interesse economico privato e prevalenti interessi ambientali, paesaggistici e di contenimento del consumo di suolo.
  • La determinazione del fabbisogno di inerti e dei volumi assegnabili agli ambiti estrattivi è legittima quando si fonda su una relazione istruttoria e ambientale che esponga criteri verificabili, consideri il residuo del precedente piano e il contributo dei materiali riciclati e preveda strumenti di monitoraggio e aggiornamento dell'offerta e della domanda.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione nella scelta pianificatoria o tecnico-discrezionale, quando le valutazioni amministrative siano supportate da un'istruttoria completa e non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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