Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 1806 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Validità del ruolo anche in caso di omessa sottoscrizione del capo dell'Ufficio. Il vizio di notifica non investe il contenuto dell'atto. Onere della prova a carico dell'appellante nel giudizio di secondo grado. Mancanza di obbligo di motivazione per le iscrizioni a ruolo di imposte, dichiarate e non versate; onere della prova dei versamenti effettuati a carico del contribuente. Necessità di un disconoscimento chiaro e circostanziato da parte del contribuente ai fini della contestazione dell'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche ex. art. 2712 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità della cartella per l’omessa sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’Ufficio, i vizi della notificazione, l’insufficiente motivazione della pretesa derivante dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni e l’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche prodotte dall’Amministrazione. Contestava inoltre gli importi richiesti, sostenendo l’avvenuto pagamento, senza fornire adeguata prova dei versamenti né un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito dei documenti informatici.

La decisione

Le contestazioni sono state respinte. La sottoscrizione del ruolo è stata qualificata come atto interno, privo di autonomo rilievo esterno, sicché la sua omissione non determina l’invalidità della cartella. Gli eventuali vizi di notificazione riguardano l’atto notificatorio e non il contenuto della cartella, rilevando principalmente ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione o della validità dell’atto consequenziale. In appello l’onere di provare la fondatezza dei motivi grava sull’appellante. Per le somme risultanti dalla liquidazione automatica di imposte dichiarate ma non versate non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto ai dati della dichiarazione. Infine, le riproduzioni informatiche conservano efficacia probatoria in mancanza di un disconoscimento specifico e dettagliato. La pretesa dell’Amministrazione è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4, DPR n. 602/1973

    La mancata sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’Ufficio non comporta l’invalidità della cartella, trattandosi di un adempimento interno privo di autonomo rilievo esterno.

  • Art. 1, comma 5-ter, lett. e), Legge n. 156/2005

    Rileva nel quadro della disciplina della formazione e sottoscrizione dei ruoli, senza attribuire alla sottoscrizione omessa un effetto invalidante automatico sulla cartella.

  • Art. 36-bis, DPR n. 600/1973

    La liquidazione automatica delle imposte dichiarate consente l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione e non versate, senza necessità di una motivazione ulteriore rispetto ai dati dichiarati.

  • Art. 54-bis, DPR n. 633/1972

    Prevede, per l’IVA, un analogo procedimento di liquidazione automatica e consente l’iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate.

  • Art. 6, Legge n. 212/2000

    Il dovere di motivazione e di informazione del contribuente deve essere coordinato con la natura automatizzata del controllo, che non richiede una motivazione analitica quando la pretesa deriva direttamente dalla dichiarazione.

  • Art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni informatiche fanno piena prova dei fatti rappresentati se non sono disconosciute in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, indicando gli elementi concreti di non corrispondenza con la realtà.

Massime di principio

  • L’omessa sottoscrizione interna del ruolo, se non incide sull’identificazione dell’atto o sulla sua provenienza, non determina di per sé la nullità della cartella di pagamento.
  • Un vizio della notificazione deve essere distinto dal vizio del contenuto della cartella: normalmente incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione o sulla validità dell’atto notificato, non sulla pretesa tributaria in sé.
  • Nel giudizio d’appello tributario chi impugna deve dimostrare concretamente la fondatezza dei propri motivi, anche se in primo grado aveva svolto una posizione difensiva diversa.
  • Quando l’importo richiesto deriva dalla dichiarazione del contribuente e dal mancato pagamento rilevato tramite controllo automatizzato, non è normalmente necessaria una motivazione ulteriore o un nuovo procedimento di accertamento.
  • Chi sostiene di aver effettuato i versamenti deve fornire documentazione idonea a provarli; la mera allegazione del pagamento non è sufficiente.
  • Per contestare documenti o riproduzioni informatiche non basta una contestazione generica: occorre indicare specificamente quali dati siano falsi, inesatti o non corrispondenti alla realtà.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.