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Sentenza

Sentenza n. 2901/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 51/2025 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1666/2023, pubblicata in data 16.01.2025, notificata in data 15.02.2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202503701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire dell'erogazione di euro 500,00 annui mediante carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero al relativo pagamento tramite carta elettronica. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza al Ministero presso la sede reale, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il mancato adempimento risultava documentato e non è stato contestato dal Ministero costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento della carta docente e l'erogazione delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il commissario potrà adottare gli atti necessari anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto del docente all'erogazione annuale della carta docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva; in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso secondo il comma 2.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    pagamento in conto sospeso

    Consente, nell'ambito dell'esecuzione del giudicato, il ricorso al pagamento in conto sospeso quando risultino incapienti i fondi dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'inadempimento dell'amministrazione, non contestato o comunque documentalmente provato.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve intercorrere prima della proposizione dell'azione esecutiva contro l'amministrazione statale.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato di pagamento può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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