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Ordinanza

Ordinanza n. 2851/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del tacito provvedimento con cui non è stata ritenuta fondata la segnalazione formulata dal ricorrente all’help desk Cineca in data 01.12.2025 circa il mancato caricamento dal sistema informatico del Ministero di tre suoi lavori pubblicati nello spazio temporale 2010-2015, come integrata in data 02.12.2025 con l’inserimento della segnalazione medesima e delle tre pubblicazioni di cui si discute nell’apposita area denominata “segnalazione” della piattaforma informatica della procedura in questione; 2) del non meglio conosciuto atto e/o provvedimento, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha escluso da ogni valutazione positiva dell’impatto di una parte della produzione scientifica del ricorrente, attestante il possesso da parte del medesimo di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, con ciò comportando il certo diniego di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 06/E2 da parte della Commissione per assenza di tale requisito, secondo quanto prescritto dall’art.6, lettera a), del D.M. n. 120/2016 (richiamato all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca – Segretariato Generale Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, del 27.10.2023 n. 1796); 3) di tutti i non meglio conosciuti verbali della Commissione giudicatrice, afferenti alla esclusione da ogni valutazione dell’impatto della produzione scientifica del ricorrente, attestante il possesso da parte del medesimo di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori; 4) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, non meglio conosciuto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi compreso, ove occorra e per quanto di interesse i provvedimenti indicati ai punti 4.1, 4.2 e 4.3. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.4.2026: I) dei medesimi atti impugnati col ricorso introduttivo; II) ove occorra e per quanto di interesse, degli ulteriori seguenti atti e/o provvedimenti: 1) la nota DGDidattica.REGISTRO UFFICIALE.2026.0000426 del 20.02.2026; 2) la email del 11.12.2025; 3) l'Analisi Tecnica delle operazioni compiute dal ricorrente “domanda 162454 prima fascia 06/E2 - VI quadrimestre di ASN 2023/2025”, predisposta dal CINECA; 4) la nota del 06.03.2026 prot. 1224; 5) la nota 25.03.2026 prot. 2028.

Giustizia amministrativa202602442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata considerazione, nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, di tre pubblicazioni non caricate sulla piattaforma informatica e dei conseguenti atti e verbali della Commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il tacito provvedimento con cui non sarebbe stata ritenuta fondata la segnalazione relativa al mancato caricamento in piattaforma di tre lavori pubblicati nel periodo 2010-2015, nonché gli atti ministeriali e i verbali della Commissione che avrebbero escluso tali pubblicazioni dalla valutazione dell'impatto della produzione scientifica. Ha dedotto che la mancata considerazione delle pubblicazioni avrebbe determinato il mancato possesso dei parametri almeno pari ai valori-soglia in almeno due indicatori e, quindi, il certo diniego dell'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lettera a), del d.m. n. 120/2016, richiamato dall'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. Con motivi aggiunti ha impugnato anche ulteriori note, comunicazioni e l'analisi tecnica del CINECA concernenti la domanda e il funzionamento della piattaforma. Nella fase cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. In particolare, ha escluso il periculum in mora, poiché nell'attesa della decisione di merito non era prospettabile un danno grave e irreparabile, considerata la portata conformativa e ripristinatoria delle pronunce del giudice amministrativo. Ha inoltre rilevato che i danni dedotti non differivano da quelli prospettati in analoghi ricorsi pendenti, la cui priorità di trattazione è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione a ruolo. Il Collegio ha tuttavia disposto un'istruttoria, chiedendo al Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di documentare l'affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe superato le soglie dei singoli indicatori anche computando i lavori non caricati, con riguardo ai termini di scadenza per la presentazione delle domande, e di fornire chiarimenti documentati sulle criticità evidenziate nella relazione tecnica di parte relativa ai log della piattaforma. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora e ha rigettato la domanda di sospensione.

  • art. 6, lettera a), d.m. n. 120/2016

    È richiamato quale disposizione che collega il diniego dell'abilitazione al mancato possesso dei parametri almeno pari ai valori-soglia in almeno due indicatori.

  • art. 5, comma 5, d.m. 27 ottobre 2023, n. 1796

    È richiamato quale disposizione che rinvia ai requisiti previsti dal d.m. n. 120/2016 nell'ambito della procedura ASN oggetto di giudizio.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare amministrativa, non sussiste il periculum in mora quando il pregiudizio dedotto può essere adeguatamente rimosso o compensato dalla portata conformativa e ripristinatoria della successiva pronuncia di merito.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di danno grave e irreparabile non impedisce al giudice amministrativo di disporre contestualmente incombenti istruttori necessari per verificare i presupposti sostanziali della pretesa azionata.
  • Quando l'amministrazione sostiene che l'inclusione di documenti o elementi non considerati non avrebbe comunque consentito il superamento delle soglie richieste, deve fornire documentazione a supporto dell'affermazione, tenendo conto dei termini applicabili alla presentazione della domanda.
  • In presenza di contestazioni tecniche sul funzionamento di una piattaforma informatica amministrativa, il giudice può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati sulle criticità evidenziate dalla parte e sull'analisi dei log.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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