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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35680/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso due cartelle di pagamento relative a crediti per violazioni del codice della strada, sostenendo di avere avuto conoscenza delle cartelle solo al momento del rilascio degli estratti di ruolo. In primo grado l’opposizione era stata respinta per non impugnabilità dell’estratto di ruolo. In appello la società aveva censurato la qualificazione dell’azione e il mancato esame dell’eccezione di prescrizione, sostenendo inoltre che la notifica delle cartelle non fosse provata. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., degli artt. 1219 e 2934 c.c., lamentando l’erronea qualificazione dell’opposizione e il conseguente regime decadenziale; con un secondo motivo, violazione dell’art. 27 L. n. 689/1981, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito fosse prescritto per decorso del termine quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione avverso la cartella, quando si deduce che essa sia il primo atto conosciuto per omessa o nulla notifica del verbale di accertamento, va proposta nei termini e con il rito previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Ha inoltre confermato che, nel caso concreto, la proposizione dell’atto era tardiva rispetto al termine di trenta giorni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., perché formulato in modo generico e privo dell’indicazione dei dati fattuali necessari a verificare la prescrizione, oltre a non confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione non è il rimedio corretto quando si contesta la mancata notifica del verbale di accertamento e si assume che la cartella sia il primo atto conosciuto; in tal caso opera il diverso rito speciale.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla qualificazione del rimedio nel caso concreto, poiché la contestazione attiene alla pretesa sanzionatoria e alla sua conoscenza iniziale.

  • art. 1219 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza degli effetti dell’inadempimento/prescrizione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’estinzione del credito per prescrizione; la censura è stata però respinta perché il motivo era infondato o generico.

  • art. 27 L. n. 689/1981

    Per le sanzioni amministrative pecuniarie è il parametro per il termine prescrizionale quinquennale richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne nega l’astratta applicabilità, ma rileva che la censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all’onere di allegazione e prova della prescrizione e della notifica; la Corte osserva che il motivo non indica i dati fattuali necessari per il controllo della doglianza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti rilevanti; la genericità della censura sulla prescrizione rende il motivo inammissibile.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    Per le opposizioni relative a sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, quando si deduce l’omessa o nulla notifica del verbale e la cartella è il primo atto conosciuto, il rimedio va proposto con il rito speciale entro trenta giorni.

  • art. 204 C.d.S.

    Richiamato dal giudice di merito nel percorso argomentativo per indicare il rimedio esperibile e il relativo termine di proposizione nei giudizi relativi a violazioni stradali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto, se applicabile.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative stradali è dedotta come primo atto conosciuto per omessa o nulla notifica del verbale di accertamento, l’impugnazione deve essere proposta con il rito speciale previsto per tale materia e nel termine di trenta giorni, non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • La qualificazione del rimedio processuale dipende dal contenuto sostanziale della doglianza: se si contesta la mancata conoscenza originaria della pretesa sanzionatoria, opera il regime speciale delle opposizioni in materia di violazioni stradali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che prospetta la prescrizione del credito deve essere specifico e autosufficiente, indicando i fatti e le date rilevanti; una deduzione generica è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Il ricorrente che censura la decisione di merito sulla prescrizione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di appello e con le singole ragioni poste a base del rigetto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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