Cassazione Penale, Sentenza n. 4274/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Verolla era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e gli era stata disposta la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (cd. confisca allargata) su vari immobili intestati a familiari. Dopo ripetuti passaggi in appello e in Cassazione relativi soprattutto alla legittimità e motivazione della confisca, in Cassazione il ricorrente ha dedotto molteplici motivi: nullità e inesistenza della perizia; illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale; violazioni delle norme sul contraddittorio e sull'assunzione delle prove tecniche (fra cui la mancata audizione dell'Ing. De Masi e l'acquisizione di una relazione tecnica senza contraddittorio); limitazione dell'attività peritale da parte della Corte d'appello; vizi relativi alla valutazione della presunta fittizia intestazione degli immobili e sull'onere allegativo in tema di confisca allargata. Sono state richiamate numerose disposizioni del codice di procedura penale e la normativa speciale in materia di confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in ragione della morte dell'imputato (certificata in data 24/04/2023). Per effetto della morte il reato si è estinto e la Corte ha ritenuto che venga meno la possibilità di applicare la confisca cd. allargata nei confronti degli eredi; pertanto anche la misura patrimoniale disposta è stata estinta. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i molteplici motivi di censura, avendo decretato l'annullamento per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato al ricorrente (associazione di tipo mafioso) — norma sostanziale alla base della condanna penale; la dichiarazione di estinzione del reato per morte ha reso inapplicabile la sanzione penale
art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, ora art. 240-bis c.p.)
Norma della cd. confisca allargata contestata in sede di merito; la Corte ha interpretato che la morte dell'imputato, estinguendo il reato, fa venir meno la possibilità di applicare la confisca allargata nei confronti degli eredi (effetto estintivo anche della misura).
artt. 221, 226, 228, 178, 179, 185 cod. proc. pen. e altre norme processuali citate
Norme richiamate dal ricorrente per vizio di istruttoria, contraddittorio e ammissibilità delle prove tecniche; la Corte di Cassazione non ha approfondito le questioni di merito sollevate con riferimento a tali disposizioni perché ha disposto l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.
artt. 497, 501, 508, 511 cod. proc. pen.
Norme relative all'assunzione e utilizzazione delle prove e delle consulenze tecniche; richiamate nel ricorso per sostenere la nullità per mancato contraddittorio, ma non valutate nel merito per l'estinzione del reato.
artt. 627, 628, 649 cod. proc. pen.
Norme relative al procedimento di confisca e agli strumenti impugnatori; invocate per censurare la decisione sulla confisca, ma la Cassazione ha dichiarato l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato, estinguendo anche la confisca.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sui poteri istruttori del giudice in sede di rinvio; la difesa aveva chiesto l'attivazione di tali poteri, censura non esaminata nel merito per l'estinzione del reato.
Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020 (Cangiano)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato e fa venire meno la possibilità di applicare la confisca allargata nei confronti degli eredi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; utilizzato dalla Corte per la ricostruzione sommaria dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e, in conseguenza, rende impossibile l'applicazione della confisca cd. allargata nei confronti degli eredi: la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio con effetto estintivo anche sulla confisca.
- Quando interviene l'estinzione del reato per causa sopravvenuta (es. morte), i punti processuali sollevati in cassazione (nullità della perizia, violazioni del contraddittorio, errori di motivazione) diventano in pratica ininfluenti e non vengono esaminati nel merito.
- Le impugnazioni dirette a censurare acquisizioni tecniche (perizie, relazioni) e limiti al contraddittorio restano rilevanti solo se la vicenda processuale prosegue; affinché tali censure producano effetti è necessario che il procedimento non si estingua per causa sopravvenuta.
- La tutela patrimoniale degli eredi non può essere sostituita dalla confisca penale cd. allargata se il titolo penale estingue il reato: va valutata la distinzione tra misure di prevenzione patrimoniali e effetti estintivi del reato.
- In casi analoghi è importante tempestivamente documentare la sopravvenuta morte (certificato) e chiedere l'annullamento senza rinvio quando l'effetto estintivo è rilevante per evitare un inutile riesame di questioni processuali.
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