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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4274/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Verolla era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e gli era stata disposta la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (cd. confisca allargata) su vari immobili intestati a familiari. Dopo ripetuti passaggi in appello e in Cassazione relativi soprattutto alla legittimità e motivazione della confisca, in Cassazione il ricorrente ha dedotto molteplici motivi: nullità e inesistenza della perizia; illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale; violazioni delle norme sul contraddittorio e sull'assunzione delle prove tecniche (fra cui la mancata audizione dell'Ing. De Masi e l'acquisizione di una relazione tecnica senza contraddittorio); limitazione dell'attività peritale da parte della Corte d'appello; vizi relativi alla valutazione della presunta fittizia intestazione degli immobili e sull'onere allegativo in tema di confisca allargata. Sono state richiamate numerose disposizioni del codice di procedura penale e la normativa speciale in materia di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in ragione della morte dell'imputato (certificata in data 24/04/2023). Per effetto della morte il reato si è estinto e la Corte ha ritenuto che venga meno la possibilità di applicare la confisca cd. allargata nei confronti degli eredi; pertanto anche la misura patrimoniale disposta è stata estinta. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i molteplici motivi di censura, avendo decretato l'annullamento per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato al ricorrente (associazione di tipo mafioso) — norma sostanziale alla base della condanna penale; la dichiarazione di estinzione del reato per morte ha reso inapplicabile la sanzione penale

  • art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, ora art. 240-bis c.p.)

    Norma della cd. confisca allargata contestata in sede di merito; la Corte ha interpretato che la morte dell'imputato, estinguendo il reato, fa venir meno la possibilità di applicare la confisca allargata nei confronti degli eredi (effetto estintivo anche della misura).

  • artt. 221, 226, 228, 178, 179, 185 cod. proc. pen. e altre norme processuali citate

    Norme richiamate dal ricorrente per vizio di istruttoria, contraddittorio e ammissibilità delle prove tecniche; la Corte di Cassazione non ha approfondito le questioni di merito sollevate con riferimento a tali disposizioni perché ha disposto l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.

  • artt. 497, 501, 508, 511 cod. proc. pen.

    Norme relative all'assunzione e utilizzazione delle prove e delle consulenze tecniche; richiamate nel ricorso per sostenere la nullità per mancato contraddittorio, ma non valutate nel merito per l'estinzione del reato.

  • artt. 627, 628, 649 cod. proc. pen.

    Norme relative al procedimento di confisca e agli strumenti impugnatori; invocate per censurare la decisione sulla confisca, ma la Cassazione ha dichiarato l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato, estinguendo anche la confisca.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sui poteri istruttori del giudice in sede di rinvio; la difesa aveva chiesto l'attivazione di tali poteri, censura non esaminata nel merito per l'estinzione del reato.

  • Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020 (Cangiano)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato e fa venire meno la possibilità di applicare la confisca allargata nei confronti degli eredi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; utilizzato dalla Corte per la ricostruzione sommaria dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e, in conseguenza, rende impossibile l'applicazione della confisca cd. allargata nei confronti degli eredi: la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio con effetto estintivo anche sulla confisca.
  • Quando interviene l'estinzione del reato per causa sopravvenuta (es. morte), i punti processuali sollevati in cassazione (nullità della perizia, violazioni del contraddittorio, errori di motivazione) diventano in pratica ininfluenti e non vengono esaminati nel merito.
  • Le impugnazioni dirette a censurare acquisizioni tecniche (perizie, relazioni) e limiti al contraddittorio restano rilevanti solo se la vicenda processuale prosegue; affinché tali censure producano effetti è necessario che il procedimento non si estingua per causa sopravvenuta.
  • La tutela patrimoniale degli eredi non può essere sostituita dalla confisca penale cd. allargata se il titolo penale estingue il reato: va valutata la distinzione tra misure di prevenzione patrimoniali e effetti estintivi del reato.
  • In casi analoghi è importante tempestivamente documentare la sopravvenuta morte (certificato) e chiedere l'annullamento senza rinvio quando l'effetto estintivo è rilevante per evitare un inutile riesame di questioni processuali.

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