Sentenza n. 116/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3588/2023, resa tra le parti, depositata il 1° dicembre 2023, notificata il 4 dicembre 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 954/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 3588/2023 e, in primo grado, provvedimento del Comune di Burgio di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e responsabili dell’abuso)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, comproprietari di un fabbricato rurale, avevano presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune aveva respinto la domanda ritenendo che, in presenza di comproprietari in disaccordo, mancasse un titolo di proprietà esclusiva idoneo a consentire il rilascio della sanatoria. Il TAR aveva confermato il diniego, ritenendo non provata la titolarità esclusiva del bene e necessaria la verifica dell’eventuale contestazione del comproprietario estraneo all’istanza. In appello sono state dedotte, tra l’altro, la violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e l’erroneità della sentenza per avere escluso la legittimazione degli istanti in assenza di proprietà esclusiva. Il comproprietario costituito ha eccepito preliminarmente la genericità dei motivi, eccezione respinta dal CGARS.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che l’appello contenesse censure specifiche ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. Nel merito ha accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La disposizione attribuisce espressamente la legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità sia all’attuale proprietario sia al responsabile dell’abuso. Sebbene l’istanza originaria menzionasse soltanto la qualità di comproprietari, una successiva nota procedimentale aveva chiaramente indicato gli istanti anche come responsabili dell’abuso edilizio. Il Comune era quindi posto nella condizione di conoscere tale titolo autonomo di legittimazione, che rende irrilevante la mancanza di proprietà esclusiva. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e il provvedimento comunale di diniego è stato annullato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale. Il Comune e il comproprietario costituito sono stati condannati in solido alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e contributi unificati.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La norma attribuisce autonoma legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità al responsabile dell’abuso, oltre che all’attuale proprietario dell’immobile; tale legittimazione prescinde dalla titolarità esclusiva del bene.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello è ammissibile quando contiene specifiche censure contro la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata anche dal responsabile dell’abuso edilizio, il quale dispone di un’autonoma legittimazione che non dipende dalla titolarità esclusiva dell’immobile.
- In presenza di comproprietà e di dissenso tra i titolari del bene, il diniego dell’accertamento di conformità non può essere fondato esclusivamente sulla mancanza di un titolo di proprietà esclusiva quando l’istante agisca anche quale responsabile dell’abuso edilizio.
- Ai fini della legittimazione alla domanda di accertamento di conformità, è sufficiente che l’amministrazione sia posta in condizione di conoscere, anche nel corso del procedimento e non necessariamente nell’istanza originaria, la qualità di responsabile dell’abuso dedotta dall’istante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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