Sentenza n. 1395/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della Sentenza n. 264/2024 - RG n. 746/2023 – pubblicata il 04/07/2024, emessa dal Tribunale di Grosseto, Sez. lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Grosso, notificata a mezzo pec il 07 febbraio 2025 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Grosseto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, notificata al Ministero il 7 febbraio 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ed era stato condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentire il godimento del beneficio. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero l'accreditamento degli importi dovuti. Il TAR ha verificato la notificazione della sentenza, il successivo passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Grosseto l'8 agosto 2025, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il giudicato, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e l'inesecuzione non contestata da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Grosseto, accreditando alla ricorrente mediante carta del docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, per i successivi sessanta giorni, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Grosseto, da eseguire mediante accredito di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere rispettato prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone l'adozione di atti necessari a soddisfare una posizione riconosciuta al privato.
- Ai fini dell'avvio dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; verificato il decorso del termine, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato.
- Quando l'inottemperanza dell'amministrazione non è contestata e il contenuto del giudicato è determinato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine concreto per l'adempimento, individuando anche le modalità esecutive necessarie.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per compiere gli adempimenti dovuti in attuazione del giudicato.
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