Cassazione Civile, Ordinanza n. 37413/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due ex soci di una società cancellata dal registro delle imprese, di cartelle di pagamento relative a maggiori imposte richieste in base a un avviso di accertamento notificato anche nei loro confronti dopo l'estinzione della società. I ricorrenti sostenevano: (1) che, essendo la cancellazione intervenuta prima dell'attività impositiva, il credito erariale non sarebbe potuto sorgere; (2) che esisteva un giudicato preclusivo, poiché una precedente sentenza aveva annullato una cartella emessa nei confronti della società estinta per lo stesso avviso di accertamento; (3) che la motivazione della sentenza di appello fosse contraddittoria nella parte in cui riteneva l'avviso di accertamento emesso anche nei confronti dei soci; (4) che il giudice di merito avesse travisato il contenuto dell'avviso di accertamento, ritenendo erroneamente che fosse intestato anche ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto alla cancellazione della società, ha richiamato il principio per cui l'estinzione dell'ente determina un fenomeno successorio nei rapporti ancora pendenti, con trasferimento dell'obbligazione ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente secondo il regime di responsabilità; quanto al giudicato, ha osservato che la precedente decisione aveva solo escluso l'azionabilità della pretesa verso la società ormai estinta, senza negare l'esistenza del credito tributario verso i soci. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio e dei documenti, attività riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione difensiva tempestiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società non estingue il credito tributario già sorto in presenza del presupposto impositivo; i rapporti residui si trasferiscono ai soci secondo il regime successorio delineato dalla giurisprudenza.
art. 2909 c.c.
Il giudicato opponibile deve avere ad oggetto l'insussistenza della pretesa tributaria; una pronuncia che si limiti a negare l'azione verso la società estinta non preclude l'azione nei confronti dei soci.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudicato invocato non copre la specifica pretesa fatta valere nei confronti dei ricorrenti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile non è più deducibile il vizio di motivazione contraddittoria come autonomo motivo di ricorso per cassazione.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica anche al giudizio di legittimità tributario.
l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83/2012, incidendo sulla formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di legittimità in materia tributaria non presenta connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori non ancora esauriti non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci, i quali rispondono nei limiti o con l'ampiezza prevista dal regime di responsabilità applicabile alla società.
- Ai fini dell'obbligazione tributaria rileva il verificarsi del presupposto impositivo, non il momento in cui l'Amministrazione procede alla contestazione o alla riscossione; la successiva estinzione del contribuente originario non impedisce l'azione nei confronti dei soggetti subentrati nel rapporto passivo.
- Il giudicato formatosi contro la società estinta preclude soltanto la riproposizione della medesima azione verso quel soggetto, ma non impedisce la riscossione del medesimo credito nei confronti dei soci, se la precedente decisione non ha escluso nel merito l'esistenza della pretesa fiscale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti vizi motivazionali ancora deducibili nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis.
- La doglianza di omessa pronuncia o di violazione del giudicato è infondata se il giudicato invocato non copre la specifica pretesa azionata nel processo in corso.
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