Cassazione Civile, Ordinanza n. 00619/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di un'imposta sostitutiva versata in relazione alla procedura di rivalutazione del valore di un terreno ai sensi dell'art. 7 e ss. della l. n. 448/2001. La contribuente aveva optato per la rideterminazione del valore del bene e aveva pagato la prima rata dell'imposta sostitutiva sulla base di una perizia giurata; successivamente, però, l'area era stata ripristinata alla originaria destinazione agricola, con venir meno dell'originaria qualificazione di terreno edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che il versamento fosse divenuto privo di causa e che l'Erario fosse tenuto a restituire quanto pagato, oltre interessi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 448/2001 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'imposta sostitutiva in questione è un'imposta volontaria, espressione di una scelta discrezionale e irretrattabile del contribuente; che il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non è esperibile perché non vi è errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligazione; e che il successivo venir meno dell'edificabilità del suolo non incide sulla causa del versamento, la quale risiede nella libera opzione fiscale esercitata in vista di un eventuale vantaggio futuro.
Norme richiamate
art. 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448
consente ai soggetti indicati di rideterminare il costo o valore di acquisto di determinati terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa; il relativo versamento dell'imposta sostitutiva è frutto di una scelta volontaria del contribuente ed è funzionale all'opzione fiscale per l'affrancamento del valore.
art. 2033 c.c.
non è applicabile per qualificare come indebito il versamento dell'imposta sostitutiva, poiché il pagamento trova causa nella libera opzione fiscale del contribuente.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
non ricorre il presupposto per il rimborso, non essendovi errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligazione tributaria.
art. 1428 c.c.
l'eventuale rilevanza dell'errore sarebbe limitata al caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale, circostanza non configurata nel caso esaminato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato quale fonte delle modifiche introdotte al rito camerale di cassazione.
Massime di principio
- L'imposta sostitutiva versata in esecuzione dell'opzione di rivalutazione prevista dalla legge ha natura volontaria e resta causalmente giustificata dalla scelta del contribuente di aderire al regime agevolativo, senza che sia necessario il successivo conseguimento del vantaggio fiscale sperato.
- Il successivo mutamento delle condizioni del bene o il mancato verificarsi dell'evento futuro che avrebbe generato la plusvalenza non rendono indebito il versamento dell'imposta sostitutiva, quando la scelta originaria sia stata liberamente effettuata e consapevole.
- Il rimborso dell'imposta ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 presuppone un errore materiale, una duplicazione del pagamento o l'inesistenza dell'obbligazione; tali presupposti non ricorrono quando il versamento derivi da un'opzione fiscale discrezionale e irretrattabile.
- In presenza di un ricorso accolto per violazione di legge e di una causa matura nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può definire direttamente la controversia rigettando la domanda originaria.
- rami
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