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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 241 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento tributario - raddoppio dei termini - ipotesi di reato - sussiste - intervenuta prescrizione del reato - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'atto di accertamento che aveva usufruito del raddoppio dei termini previsto quando sussiste l'ipotesi di reato tributario, deducendo che tale raddoppio non poteva più operare in quanto, nella corrispondente sede penale, la fattispecie era stata oggetto di sentenza che aveva accertato l'intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

Il giudice ha respinto il motivo: ha ritenuto che il raddoppio dei termini concesso all'Amministrazione ai fini dell'accertamento tributario permane anche se, nel processo penale, la fattispecie sia stata dichiarata prescritta. La prescrizione penale non annulla né rende inapplicabile l'elemento fattuale/processuale che aveva giustificato l'estensione del termine amministrativo; dunque l'atto di accertamento rimane valido rispetto al profilo della tempestività.

Norme richiamate

  • Norme sul raddoppio dei termini per accertamento in presenza di ipotesi di reato tributario

    Il raddoppio dei termini per l'attività di accertamento trova applicazione qualora l'Amministrazione evidenzi l'esistenza di fatti che configurano ipotesi di reato tributario; tale estensione non viene meno per il solo fatto che il processo penale sia terminato con la prescrizione del reato.

  • Principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario

    Viene confermata l'autonomia del procedimento amministrativo-tributario rispetto al processo penale: l'esito penale, e in particolare la prescrizione, non produce automaticamente effetti estintivi sul potere dell'Amministrazione di avvalersi delle norme che estendono i termini di accertamento.

Massime di principio

  • La presenza di una ipotesi di reato tributario alla base dell'attività di accertamento legittima l'uso del raddoppio dei termini anche se, successivamente, il procedimento penale si conclude per prescrizione.
  • La prescrizione penale non ha di per sé efficacia estintiva rispetto ai poteri amministrativi: l'amministrazione può comunque esercitare il potere di accertamento nei termini raddoppiati purché sussistano i presupposti fattuali che giustificano l'estensione.
  • Diverso è il caso di una pronuncia penale che accerti il vizio della fattispecie o l'inesistenza del fatto: un giudicato penale sul punto può assumere rilievo nel giudizio tributario e consentire al contribuente di contestare l'accertamento su base fattuale.
  • Per contrastare correttamente il raddoppio dei termini, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza oggettiva di indagini o elementi indicativi di reato o dimostrare che la motivazione dell'estensione è manifestamente infondata o irrilevante.
  • Nell'impugnazione tributaria valgono limiti procedurali e di prova diversi rispetto al penale: è quindi utile distinguere tra effetti della prescrizione penale e gli effetti di una sentenza di merito penale nei confronti dell'accertamento tributario.

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