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Sentenza

Sentenza n. 1254/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1768/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2024.

Giustizia amministrativa202502117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00. Ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'astreinte. Con memoria tardiva ha inoltre chiesto l'ottemperanza anche relativamente alle spese di lite liquidate nella sentenza presupposta e distratte in favore del difensore.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata all'amministrazione il 13 dicembre 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non aveva provato l'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per l'importo e gli anni scolastici stabiliti dal giudicato, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta docente per complessivi € 2.500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento; il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'insufficienza dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. La domanda relativa alle spese distratte in favore del difensore è stata dichiarata inammissibile, poiché la legittimazione a ottenere l'esecuzione di tale capo spettava al difensore distrattario, non alla parte, salvo previa revoca della distrazione con prova dell'avvenuto pagamento del credito professionale. L'astreinte è stata negata: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono state ritenute ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire per l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato presupposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della statuizione rimasta ineseguita.
  • L'amministrazione deve dimostrare l'effettiva e completa esecuzione del giudicato; in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice può imporre un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento o all'attribuzione di una prestazione, la carenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare gli atti contabili e organizzativi necessari a rendere possibile l'adempimento.
  • Quando le spese di lite sono state distratte in favore del difensore, la legittimazione a chiedere l'esecuzione del relativo capo della decisione spetta al difensore distrattario e non alla parte vittoriosa, salvo previa revoca della distrazione secondo le condizioni indicate dalla giurisprudenza.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: il giudice dell'ottemperanza può negarla, anche in presenza di inerzia, quando ravvisi ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà dell'adempimento pubblico e alle condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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