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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24849/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, verificatasi dopo la proposizione del ricorso, e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, conformemente a quanto richiesto dalle parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva da un ricorso per cassazione proposto da una società in nome collettivo e da alcuni soci contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il loro appello contro la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno depositato una richiesta di estinzione del processo, rappresentando di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 e di avere eseguito il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. Alla richiesta era allegata una nota dell'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate che confermava la definizione agevolata e chiedeva l'estinzione con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50

    La definizione agevolata della controversia tributaria, se perfezionata con il pagamento previsto e riconosciuta anche dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, determina una causa estintiva del processo per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e il relativo perfezionamento risulta confermato anche dall'ente impositore, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuta causa estintiva preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla pretesa originaria.
  • In presenza di richiesta concorde delle parti e di definizione agevolata perfezionata, è legittima la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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