Sentenza n. 6702/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento dei provvedimenti nazionali e della Regione Marche in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti nazionali e della Regione Marche relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice aveva proposto ricorso per l'annullamento dei provvedimenti nazionali e regionali concernenti gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, a seguito del versamento della quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto del versamento della quota del 25% previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. La disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti; nel caso concreto, tale versamento ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria è stata pronunciata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota ridotta del 25% assolve gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, estingue l'obbligazione e determina, per i ricorsi concernenti i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, la cessazione dell'interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
È richiamato quale ulteriore fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e agli accertamenti del versamento della quota ridotta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo relativo agli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici degli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta del 25% prevista dalla legge, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante dall'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, integra la fattispecie di improcedibilità prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di declaratoria di improcedibilità determinata dal versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta sul ripiano della spesa per dispositivi medici, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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