Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del 28/04/2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 27/05/2021. Il ricorrente chiedeva la liberazione anticipata per i semestri tra il 31/01/2010–10/02/2011 e il 14/05/2015–15/05/2017; il Tribunale aveva negato il beneficio avendo ritenuto rilevante la condanna irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con sentenza del 09/07/2018, valutando l'elevato disvalore del reato e l'ampiezza temporale della condotta come sintomatici della mancata partecipazione al percorso rieducativo. Chieffallo ha contestato l'uso della sentenza di condanna in presenza di una "contestazione aperta" (assenza di indicazione della data di cessazione della condotta), sostenendo che tale regola ha rilevanza solo processuale e non può essere utilizzata per escludere i benefici penitenziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato correttamente l'elevato disvalore del reato di associazione mafiosa e la protrazione temporale della condotta (dal gennaio 2000 al febbraio 2017) come elementi sintomatici della pericolosità sociale e dell'inefficacia del percorso rieducativo, idonei a escludere la liberazione anticipata anche estendendo la valutazione negativa ai semestri contigui. La Corte ha respinto l'argomento della "contestazione aperta" come non pertinente rispetto alla valutazione complessiva del disvalore sintomatico e ha richiamato la giurisprudenza che consente di considerare fatti sintomatici anche oltre la valutazione semestrale frazionata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 54
L'art. 54 richiede la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione per la concessione di benefici come la liberazione anticipata; la valutazione della sussistenza del requisito può tener conto di fatti sintomatici che dimostrino la mancata partecipazione, anche estendendo la valutazione a periodi contigui se le condotte risultano particolarmente gravi.
codice penale, art. 416-bis
Il reato associativo di notevole disvalore sociale, se accertato in modo irrevocabile e caratterizzato da un arco temporale pluriennale, costituisce elemento sintomatico rilevante ai fini della valutazione negativa della partecipazione al trattamento rieducativo e può giustificare il diniego dei benefici penitenziari.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata presuppone la partecipazione al percorso rieducativo: se vi sono fatti sintomatici di elevato disvalore (es. condanne per 416-bis) che mostrano pericolosità sociale, il giudice può negare il beneficio anche estendendo la valutazione ai semestri contigui.
- La regola sulla "contestazione aperta" nei reati permanenti (secondo cui la cessazione della permanenza può essere ricollegata alla sentenza di primo grado a fini processuali) non impedisce al giudice di esaminare, in sede esecutiva, la motivazione della sentenza e le prove per verificare se la permanenza sia stata effettivamente provata oltre determinate date; dunque non è automaticamente ostativa all'uso della sentenza per valutare l'idoneità al beneficio.
- Per ottenere successo in sede di impugnazione è necessario indicare profili specifici di illogicità, errore di diritto o vizio nella valutazione delle prove del provvedimento impugnato; la mera richiesta di rivalutazione dei presupposti di merito, senza punti di censura concreti, è destinata all'inammissibilità.
- Quando la condotta illecita è provata come particolarmente grave e protratta nel tempo, il criterio della valutazione semestrale può essere derogato in negativo: i giudici valutano la capacità rieducativa complessiva del detenuto alla luce di elementi sintomatici anche esterni al semestre considerato.
- In situazioni analoghe, chi chiede il beneficio dovrebbe fornire elementi probatori o argomenti di diritto che dimostrino l'inesistenza o la non rilevanza di fatti sintomatici (es. motivazione della sentenza che escluda partecipazioni oltre certe date) anziché limitarsi a censure generiche sulla "contestazione aperta".
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