Ordinanza n. 2822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01165/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l’appello. Ha ritenuto insussistenti i requisiti per concedere la misura cautelare richiesta, valorizzando la rilevanza primaria degli interessi pubblici coinvolti e ritenendo opportuno mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del ricorso di primo grado. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la richiesta di sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo sostanziale contestato né i motivi di censura articolati contro l’ordinanza di primo grado. Nel giudizio si sono costituite il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli; il Comune di Sant’Agnello non si è costituito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto in sede di delibazione cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo procede a una delibazione sommaria e può negare la misura richiesta quando non ravvisi i relativi presupposti, senza definire nel merito la controversia.
- La rilevanza primaria degli interessi pubblici coinvolti può giustificare il mantenimento della res adhuc integra, ossia la conservazione della situazione esistente, nelle more della definizione del giudizio di primo grado.
- L’appello cautelare avverso un’ordinanza del TAR deve essere respinto quando, alla luce del bilanciamento degli interessi nella fase cautelare, non risultino necessari o ammissibili interventi modificativi della situazione sino alla decisione del merito.
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