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Sentenza

Sentenza n. 1004/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 3.3.2025, protocollo -OMISSIS-, ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale.

Giustizia amministrativa202505446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma il 3 marzo 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, cittadino egiziano, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale il 28 gennaio 2025, aveva chiesto il 26 febbraio 2025 l'ammissione alle misure di accoglienza, deducendo di versare in condizioni di assoluta indigenza e precarietà e di vivere da mesi all'addiaccio. La Prefettura aveva negato l'accoglienza, escludendo tale condizione. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 1, 8, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015, dell'art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33/UE; violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 14 CEDU.

La decisione

Il TAR aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 3064 del 5 giugno 2025, rilevando la necessità che la Prefettura individuasse una soluzione, anche provvisoria e presso altra provincia, idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza, dopo che l'amministrazione aveva inserito il ricorrente nell'elenco dei richiedenti accoglienza e previsto l'assegnazione a un CAS non appena disponibili posti. Prima dell'udienza il ricorrente ha comunicato di essere stato effettivamente accolto presso il CAS Anzio Portofino di Anzio. Considerato il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate ed è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 1, 8, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015

    Norme invocate dal ricorrente in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il merito della loro applicazione non è stato deciso per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE

    Norma dell'Unione invocata dal ricorrente in relazione alle condizioni materiali di accoglienza; non esaminata nel merito.

  • artt. 2, lett. g), e 17 direttiva 2013/33/UE

    Norme dell'Unione invocate con riferimento alla nozione di condizioni materiali di accoglienza e agli standard di accoglienza; non esaminate nel merito.

  • art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocata a tutela della dignità umana; il giudice non ha deciso la relativa questione sostanziale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato quale parametro di uguaglianza; non esaminato nel merito.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato quale parametro antidiscriminatorio; non esaminato nel merito.

  • art. 14 CEDU

    Invocato quale parametro di non discriminazione; non esaminato nel merito.

  • art. 35 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata in ragione del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, sebbene la disposizione non sia espressamente richiamata nel testo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il diniego di misure di accoglienza, l'amministrazione assicura concretamente al richiedente protezione internazionale l'inserimento nel sistema di accoglienza, viene meno l'interesse alla decisione sull'annullamento del diniego e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Nelle more della definizione della domanda di accoglienza, l'amministrazione deve individuare una soluzione, anche provvisoria e presso una provincia diversa, idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza al richiedente che si trovi in condizioni di indigenza e precarietà.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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