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Sentenza

Sentenza n. 1321/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di cessione volontaria e occupazione temporanea di terreni privati per l’esecuzione di lavori di manutenzione idraulica del Fosso Santa Barbara, nonché atti progettuali e deliberativi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato la comunicazione comunale con cui era stato fissato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del Fosso Santa Barbara e richiesto il consenso alla cessione volontaria dei terreni, prevedendo, in mancanza di collaborazione, l’immissione temporanea in possesso per circa 120 giorni o comunque fino al termine dei lavori. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 49 e seguenti del d.P.R. n. 327/2001, lamentando la mancata indicazione dell’indennità di occupazione e del piano particellare, l’omessa notificazione nelle forme degli atti processuali civili e la notificazione anche a familiari privi di diritti sui beni. Con il secondo motivo ha sostenuto che le opere, consistenti nella realizzazione di un canale in cemento armato e nelle opere di regimentazione delle acque, sarebbero state eseguite all’interno dei suoi terreni, determinandone la trasformazione irreversibile e impedendone il ripristino. Con il terzo motivo ha contestato la notificazione della comunicazione a soggetti diversi dall’unico proprietario. Con il quarto motivo ha dedotto che i terreni sarebbero stati sostanzialmente espropriati senza l’avvio di un procedimento ablatorio. Il Comune ha chiarito in giudizio che l’occupazione era esclusivamente strumentale all’accesso e all’organizzazione del cantiere, che i lavori sarebbero stati eseguiti a confine con l’alveo del fosso, che avrebbero avuto carattere reversibile e che i terreni sarebbero stati restituiti e indennizzati al termine dell’intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto non dimostrata la premessa fattuale del ricorrente circa l’irreversibilità delle opere sui suoi terreni. Sulla base dei chiarimenti resi dal Comune, ha qualificato l’occupazione come temporanea e strumentale alla realizzazione dei lavori sul Fosso Santa Barbara, con restituzione dei terreni e ripristino dei luoghi, ritenendola coerente con l’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre osservato che l’intervento di messa in sicurezza del fosso costituisce attività dovuta e indifferibile, non condizionabile dalle alterazioni dello stato dei luoghi eventualmente determinate dall’abuso edilizio di un terzo. Le censure procedimentali sono state ritenute infondate: la notificazione ai familiari costituisce una mera ridondanza formale priva di concreto pregiudizio; l’irregolarità delle modalità di notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché il proprietario ha avuto piena conoscenza dell’atto e lo ha tempestivamente impugnato; la mancata indicazione dell’indennità non incide sulla validità dell’atto, trattandosi di diritto patrimoniale autonomo del proprietario; la mancata comunicazione del piano particellare non ha inciso concretamente sulla conoscenza del procedimento né sulle facoltà partecipative. Il giudice ha precisato che, qualora al termine dei lavori si verificasse una perdita effettiva della disponibilità di parte dei terreni, il proprietario potrà esperire gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento nelle sedi competenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. 327/2001

    aree “non soggette al procedimento espropriativo […], se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”

    La disposizione consente all’autorità pubblica di occupare temporaneamente aree non soggette a esproprio quando l’occupazione sia necessaria e strumentale alla corretta esecuzione dei lavori, con successiva restituzione dei terreni e corresponsione dell’indennizzo.

  • artt. 49 e seguenti d.P.R. 327/2001

    La disciplina dell’occupazione temporanea non impone, ai fini della validità dell’atto, la preventiva determinazione dell’indennità né la sua indicazione nella comunicazione, poiché il proprietario conserva un diritto soggettivo patrimoniale alla relativa spettanza.

Massime di principio

  • L’occupazione temporanea di aree private non soggette a esproprio è legittima quando risulti necessaria e strumentale alla corretta esecuzione di lavori pubblici, abbia durata limitata, non comporti una trasformazione irreversibile dei beni e sia accompagnata dall’impegno alla restituzione e all’indennizzo del proprietario.
  • La mera allegazione del proprietario circa l’irreversibile trasformazione del fondo non è sufficiente a invalidare un provvedimento di occupazione temporanea quando l’amministrazione abbia specificamente chiarito, assumendosene la responsabilità, che le opere saranno realizzate su aree diverse e che l’uso del fondo privato è limitato all’accesso e all’area di cantiere.
  • La mancata preventiva determinazione o indicazione dell’indennità di occupazione temporanea non determina l’illegittimità dell’atto, poiché la pretesa indennitaria del proprietario costituisce un autonomo diritto soggettivo patrimoniale azionabile secondo l’ordinamento.
  • L’irregolarità delle modalità di notificazione del provvedimento non ne determina l’annullabilità quando il destinatario abbia comunque acquisito piena conoscenza dell’atto e abbia potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
  • La notificazione di un provvedimento anche a soggetti ulteriori rispetto al proprietario effettivo costituisce una mera irregolarità formale, priva di effetti invalidanti in assenza di un concreto pregiudizio per il destinatario.
  • La mancata comunicazione del piano particellare non incide sulla legittimità dell’occupazione quando il proprietario sia stato comunque edotto in modo certo del procedimento e dei terreni interessati, senza concreta lesione delle sue facoltà partecipative.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaDecreto di esproprio e procedimentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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