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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41845/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di concordato in appello che applicava la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per il reato di estorsione aggravata (capo A). Picardi ha dedotto la declaratoria di prescrizione richiamando la disciplina previgente alla legge n. 251/2005 e sostenendo che, tenendo conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee (con esito di equivalenza), la prescrizione fosse intervenuta. Ausanio ha censurato l'omessa valutazione di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), la mancata adeguata diminuzione di pena dopo il riconoscimento dell'attenuante ex art.114 c.p., e la mancata declaratoria di prescrizione nonché l'insufficiente riduzione della pena per il suo modesto apporto al fatto.

La decisione

Per Picardi: il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato; condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per Ausanio: il ricorso è accolto nel motivo assorbente (terzo motivo) e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (termine di prescrizione maturato, al più tardi, il 23/12/2020, tenuto conto della disciplina previgente e delle interruzioni/sospensioni indicate).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il concordato in sede di appello (accordo sulla pena): la sentenza di concordato è impugnabile e può essere esaminata in Cassazione anche rispetto a questioni di prescrizione.

  • art. 629 cod. pen.

    Definisce il reato di estorsione (e la sua pena): la distinzione tra estorsione "semplice" e aggravata incide sulla misura massima della pena e quindi sul computo dei termini di prescrizione.

  • art. 157 cod. pen. (disciplina previgente alla legge 251/2005)

    Nella disciplina antecedente alla legge 251/2005 il calcolo della prescrizione poteva tenere conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee (art.69 c.p.), incidendo sulla pena di riferimento per il computo del termine prescrizionale; si applica la disciplina più favorevole all'imputato.

  • art. 160 cod. pen. (disciplina previgente)

    Prevedeva l'aumento del termine di prescrizione di una metà del periodo base (quanto rilevante nella determinazione del termine complessivo di prescrizione secondo la disciplina antecedente).

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; l'esito di tale bilanciamento (es. equivalenza o prevalenza delle attenuanti) determina la pena di riferimento per il calcolo della prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Elenca le cause di proscioglimento e le ipotesi in cui il giudice deve pronunciare l'estinzione del reato; richiamata da Ausanio come omissione di valutazione da parte della Corte d'appello.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede l'attenuante per la confessione o altri casi di particolare rilevanza; qui è stata riconosciuta e ritenuta prevalente sulle aggravanti con effetto sulla determinazione della pena e quindi sul calcolo della prescrizione.

  • Legge 5 dicembre 2005 n. 251

    Ha modificato la disciplina della prescrizione (tra l'altro limitando gli effetti del giudizio di equivalenza nel calcolo della prescrizione); tuttavia quando è più favorevole all'imputato si applica la disciplina previgente.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (richiamata)

    Giurisprudenza che consente la proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello anche per sostenere l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello deriva da un concordato (art.599-bis c.p.p.) è comunque proponibile il ricorso per cassazione per questioni di prescrizione intervenuta anteriormente alla pronuncia.
  • Per il calcolo della prescrizione si applica la disciplina più favorevole all'imputato: se, alla luce delle attenuanti e del giudizio di bilanciamento (art.69 c.p.), la pena di riferimento è inferiore a una soglia rilevante, può risultare applicabile la disciplina previgente che abbrevia il termine prescrizionale.
  • Il giudizio di equivalenza o la prevalenza delle attenuanti possono ridurre la pena di riferimento (es. portandola sotto i 10 anni per l'estorsione), con conseguente accorciamento del termine necessario per la prescrizione; occorre considerare anche interruzioni e sospensioni per la determinazione precisa della scadenza prescrizionale.
  • Se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Cassazione deve annullare la condanna senza rinvio per estinzione del reato.
  • Ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e, se previsto, alla somma alla Cassa delle Ammende.
  • Nelle impugnazioni è essenziale documentare con precisione il computo dei termini, delle interruzioni e delle sospensioni; motivi nuovi che riproducono argomentazioni già sollevate possono essere valutati ai fini della prescrizione se coerenti e comprovati.

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