Ordinanza n. 2774/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: - avviso pubblico del 14.2.2025 “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486, di indizione del menzionato avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - deliberazioni della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e atti presupposti relativi all'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico del 14 febbraio 2025, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura e le deliberazioni della Giunta capitolina recanti indirizzi e integrazioni per la valorizzazione del litorale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto della natura dell'avviso, dei vizi dedotti nel ricorso introduttivo e dei successivi sviluppi della procedura. Poiché, dopo l'avvio del giudizio, risultavano operatori economici inseriti nelle graduatorie relative a tutti i lotti delle tipologie A, B e C, il Tribunale li ha qualificati come controinteressati sopravvenuti, nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli operatori inseriti nelle graduatorie per i lotti delle tipologie A, B e C, ritenendoli controinteressati sopravvenuti in ragione della natura dell'avviso impugnato, dei vizi dedotti e degli sviluppi della procedura. Ha assegnato alla ricorrente il termine del 26 febbraio 2026 per effettuare le notifiche del ricorso introduttivo e il termine del 10 marzo 2026 per depositare le relative prove. L'udienza pubblica è stata fissata al 12 maggio 2026.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di una procedura di affidamento, emergono operatori inseriti nelle graduatorie e potenzialmente incisi dall'eventuale annullamento degli atti impugnati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti quali controinteressati sopravvenuti.
- L'integrazione del contraddittorio può essere ordinata fissando un termine per la notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati sopravvenuti e un distinto termine per il deposito delle prove delle notifiche; la causa resta interlocutoria sino al completamento dell'incombente e alla successiva trattazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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