Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8436/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202313788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Plurimi atti relativi a due procedimenti disciplinari, conclusi rispettivamente con la consegna di rigore per 11 giorni e con la sospensione disciplinare dall'impiego per 2 mesi, nonché atti disciplinari anteriori impugnati come connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto di essere stato destinatario di una condotta persecutoria dell'amministrazione militare, sviluppatasi attraverso numerosi procedimenti disciplinari, procedimenti penali e atti incidenti sulla sua posizione di servizio. Con riferimento agli atti tempestivamente impugnati, ha censurato: l'incompetenza del Comandante di Corpo ad avviare i procedimenti disciplinari; la tardività della contestazione degli addebiti rispetto ai termini dell'art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010; la lesione del diritto di difesa e la sussistenza di uno stato di necessità che avrebbe giustificato l'invio di comunicazioni direttamente ai vertici dell'amministrazione; la sproporzione delle sanzioni, in particolare della sospensione di due mesi; la violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica; nonché la violazione dei principi di affidamento e buona fede in relazione alla sospensione dal lavoro e alla perdita dello stipendio conseguenti all'obbligo vaccinale. Ha inoltre chiesto la riunione con altri giudizi relativi a ulteriori sanzioni disciplinari e ha impugnato tardivamente alcuni provvedimenti anteriori, ritenendoli connessi.

La decisione

Il TAR ha escluso la riunione con gli altri giudizi, rilevando che uno era già stato definito e l'altro aveva già un'udienza fissata. Ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione dei provvedimenti del 22 giugno 2021, 9 agosto 2022, 28 giugno 2022, 15 settembre 2020 e 5 agosto 2022, non potendo la loro connessione con gli atti principali riaprire i termini di impugnazione. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto competente il Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore ad avviare entrambi i procedimenti, poiché il ricorrente prestava servizio presso quell'ente; la precedente sospensione dal servizio non aveva estinto il rapporto di servizio né fatto venir meno la competenza. Ha escluso la violazione dei termini procedimentali: le condotte risalivano alle missive dell'11 e 21 novembre 2022, gli accertamenti preliminari si erano conclusi il 3 febbraio 2023 e la contestazione era stata formulata il 6 marzo 2023, entro i termini previsti. Ha ritenuto che l'invio reiterato di comunicazioni ai vertici dell'amministrazione, senza rispettare la via gerarchica, non costituisse esercizio giustificato del diritto di difesa o stato di necessità, ma proprio la condotta disciplinarmente contestata; il militare avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti difensivi interni e rispettare le regole sulla richiesta di colloquio con il Ministro o con i superiori. Ha ritenuto adeguate le sanzioni, richiamando l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della gravità degli illeciti e nella scelta della sanzione, sindacabile solo in presenza di travisamento, evidente sproporzione, illogicità o irrazionalità, non ravvisati nel caso concreto. Ha escluso la violazione della libertà di manifestazione del pensiero, poiché la sanzione riguardava il mancato rispetto della linea gerarchica, il disservizio arrecato e l'uso di espressioni non continenti e irrispettose; il diritto di critica del militare è soggetto a un rigoroso limite di continenza. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'affidamento e alla buona fede, perché riferita alla sospensione dal servizio per l'inottemperanza all'obbligo vaccinale e non agli atti tempestivamente impugnati. Le spese, pari a 3.305 euro oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi connessi non è stata disposta, poiché uno dei giudizi era già definito e l'altro aveva già un'udienza fissata.

  • art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari.

    Il termine per la contestazione degli addebiti è stato rispettato, poiché gli accertamenti preliminari si sono conclusi il 3 febbraio 2023 e la contestazione è stata adottata il 6 marzo 2023.

  • art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. 90/2010

    Gli accertamenti preliminari di competenza della Direzione generale per il personale militare devono essere conclusi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente.

  • artt. 712, 713, 717, 732 e 735 d.P.R. 90/2010

    Il militare può chiedere di conferire con il Ministro della Difesa o con un superiore solamente «per via gerarchica» e precisando il motivo della richiesta.

    Le disposizioni impongono il rispetto della linea gerarchica, il senso di responsabilità, la condotta esemplare e modalità specifiche per rivolgersi ai superiori o al Ministro; la loro violazione può assumere rilievo disciplinare.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.

    La norma richiede la commisurazione della sanzione alla gravità della condotta e agli elementi personali e disciplinari del militare; la valutazione amministrativa resta ampiamente discrezionale.

  • artt. 1465 e 1472 d.lgs. 66/2010

    La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica del militare operano nel rispetto dei limiti propri dello status militare e delle regole disciplinari.

  • art. 54-bis d.lgs. 165/2001

    La censura fondata sulla tutela del segnalante e sulla buona fede è stata ritenuta non riferibile agli atti tempestivamente impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio non estingue il rapporto di servizio e, di per sé, non fa venir meno la competenza del Comandante di Corpo ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del militare assegnato all'ente.
  • Il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall'art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010 deve essere verificato in rapporto alla conclusione degli accertamenti preliminari; quando questi si concludono e la contestazione è adottata entro i termini normativi, la censura di tardività è infondata.
  • L'invio di comunicazioni direttamente ai vertici dell'amministrazione militare, senza rispettare la via gerarchica e le modalità previste per chiedere colloqui o rappresentare questioni di servizio, non è giustificato dal diritto di difesa quando l'ordinamento appronta specifici strumenti difensivi interni; tale condotta può costituire illecito disciplinare.
  • Le valutazioni dell'amministrazione sulla gravità dell'infrazione e sulla misura della sanzione disciplinare sono ampiamente discrezionali e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, illogicità o palese irrazionalità.
  • Il diritto di critica del militare è sottoposto a un dovere di continenza particolarmente rigoroso: la finalità di denuncia o critica non giustifica modalità espressive denigratorie o irrispettose, né il mancato rispetto della linea gerarchica.
  • La connessione con provvedimenti successivi o con altri atti dello stesso contesto disciplinare non consente di superare la tardività dell'impugnazione di atti autonomamente lesivi, divenuti definitivi per decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.