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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza Della Sentenza n. 3338/2024 (R.G. 3021/2024) del Tribunale di TORINO, sezione Lavoro, pubblicata il 12.12.2024, e notificata il 13.12.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha accertato che tale termine era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, disposta dal TAR.

  • DM 10/03/2014 n. 55, Tabella n. 21 dell'Allegato 1

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, soggetti a dimidiazione e riduzione in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento e l'amministrazione abbia omesso di eseguire il comando giudiziale.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione a carico delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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