Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8287/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio (art. 648 ter c.p.). La ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il compendio indiziario (principalmente intercettazioni) non dimostrava la sua conoscenza della natura illecita dei capitali; inoltre impugnava le esigenze cautelari, ritenendo assente il pericolo di reiterazione dei reati (anche in ragione dell'intervenuto sequestro dell'azienda). In sede di discussione è stato riferito che successivamente la misura era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla P.G. con provvedimento del G.I.P. del 5 novembre 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il primo (insussistenza dei gravi indizi) è stato respinto perché la Corte non può rideterminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito quando la motivazione è congrua; il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un grave compendio indiziario fondato su riscontri della Guardia di Finanza, anomalie contabili e numerose intercettazioni che hanno evidenziato il ruolo della ricorrente nella gestione dell'azienda e la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali. Il secondo motivo (assenza di esigenze cautelari) è stato anch'esso respinto in quanto il tribunale aveva spiegato logicamente il rischio di reiterazione, anche nonostante il sequestro. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 ter c.p.

    Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la ricorrente era indiziata di avere cooperato nell'impiego di capitali illeciti nell'azienda familiare.

  • art. 192 c.p.p., comma 3

    Richiamata in relazione al valore probatorio delle intercettazioni: il contenuto di conversazioni fra terzi può costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri aggiuntivi, purché il giudice ne valuti il significato secondo criteri logici.

  • art. 309 c.p.p., comma 8

    Norma richiamata a proposito della verbalizzazione dell'udienza di riesame; la mancata verbalizzazione o memoria scritta può limitare censure basate su argomentazioni non risultanti dal testo dell'ordinanza.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la ricorrente doveva denunciare violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; censure meramente ricostruttive dei fatti sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali per il ricorso inammissibile; applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né il peso probatorio degli elementi posto che la motivazione del giudice di merito sia coerente e priva di illogicità manifesta: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili.
  • Intercettazioni e riscontri economico-finanziari (anomalie nei bilanci, forte aumento di fatturato senza corrispondenti costi, ingenti disponibilità liquide) possono costituire una solida piattaforma indiziaria per ipotesi di riciclaggio quando siano collegati a soggetti notoriamente dediti a illeciti (es. narcotraffico).
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario denunciare specifiche violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche: contestazioni generiche o astratte sui fatti difficilmente saranno accolte.
  • La presenza di un ruolo gestionale nell'azienda e i rapporti stretti con soggetti fornitori di capitali illeciti possono essere valutati come indizi della consapevolezza della provenienza illecita dei fondi, soprattutto se emergono condotte dirette (es. istruzioni per occultare documentazione contabile).
  • La sostituzione successiva della misura cautelare in sede di merito (es. obbligo di presentazione) non impedisce che un ricorso sia dichiarato inammissibile in Cassazione se le censure poste sono infondate o attengono alla valutazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.