Cassazione Penale, Sentenza n. 33640/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena di anni 1, mesi 3 e giorni (reato ex art. 291-bis D.P.R. 43/1973). Il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettò l'istanza ritenendo che la condannata risultasse sostanzialmente sconosciuta alle forze dell'ordine e non reperita dall'Uepe, senza elementi utili a valutare la sua condizione sociale, abitativa, familiare e lavorativa; inoltre l'istanza non era stata coltivata dal difensore. In appello la difesa lamentava omessa valutazione della residenza e dell'attività lavorativa a Mondragone (UNILAV) e della dichiarazione di disponibilità per la messa alla prova rilasciata dalla Diocesi di Sessa Aurunca, richiamando violazione dell'art. 495, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le doglianze generiche e manifestamente infondate. Ha richiamato che il Tribunale aveva fondato la decisione sulle comunicazioni delle forze dell'ordine e sulla relazione dell'Uepe che indicavano la ricorrente come "sconosciuta" e non reperita. La Corte ha inoltre osservato che i documenti invocati dalla difesa non risultavano prodotti in modo certo e tempestivo: la dichiarazione della Diocesi era presente in atti senza timbro di deposito e datata 4/10/2023 (giorno immediatamente antecedente l'udienza) e l'UNILAV riportava data 18/10/2023 (dopo l'udienza). Per tali ragioni la decisione del Tribunale non era sindacabile in questa sede. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 43/1973, art. 291-bis
Norma che individua il reato per il quale è stata inflitta la pena da scontare; citata per identificare il titolo esecutivo.
Codice penale, art. 168-bis
Norma sulla messa alla prova; la dichiarazione di disponibilità della Diocesi veniva prodotta come elemento rilevante ai fini dell'affidamento in prova, ma la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sua tempestiva e corretta produzione in atti.
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Previsione circa la nomina del difensore d'ufficio; richiamata per spiegare che alle udienze era presente un difensore d'ufficio nominato ai sensi di tale norma.
Codice di procedura penale, art. 495, comma 2
Richiamata dalla difesa come norma relativa all'acquisizione di documenti; la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica poiché non vi era indicazione certa delle modalità e della data di deposito dei documenti (Diocesi e UNILAV), perciò non poteva affermarsi omissione del Tribunale.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro)
Richiamata per il principio che la Corte ha accesso agli atti quale giudice del fatto processuale e che le decisioni del giudice di merito fondate su atti legittimamente presenti non sono sindacabili in questa sede quando la doglianza è generica.
Massime di principio
- Per ottenere misure alternative è fondamentale produrre preventivamente e in modo certo (con timbri di deposito o prove di notifica) documenti che attestino residenza, lavoro e disponibilità di strutture o enti che ospitino la misura; documenti datati o forniti dopo l'udienza possono risultare inutili.
- Le relazioni delle forze dell'ordine e dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe) che indicano l'irreperibilità della persona consentono al giudice di rigettare l'istanza se non vi sono elementi contrari documentati nel fascicolo.
- Il difensore ha l'obbligo di coltivare l'istanza; la mancata cura processuale o l'assenza di attestazioni di deposito a carico della difesa indeboliscono la richiesta di misura alternativa.
- Le doglianze generiche che non indicano con precisione quali atti sarebbero stati omessi o quali prove sarebbero state trascurate sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito è limitato quando queste risultano fondate su atti regolarmente acquisiti; quindi, in sede di impugnazione, occorre focalizzare e provare errori specifici nella valutazione probatoria.
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni ex art. 616 c.p.p. se il ricorso risulta infondato o determinante dell'inammissibilità per colpevole condotta procedurale.
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