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Ordinanza

Ordinanza n. 423/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento (riassunzione del giudizio, a seguito della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3485/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 2091/2024) per l’annullamento della comunicazione di cancellazione della residenza anagrafica per irreperibilità (rif. prot. 75445/2023 – prot. gen. 81651/2023 del 4/07/2023 emessa dal Responsabile del Servizio Demografici e Decentramento pro tempore del Comune di Pavia – questione di giurisdizione);

Giustizia amministrativa202403382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di cancellazione della residenza anagrafica per irreperibilità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha riassunto il giudizio, a seguito di una sentenza della Corte d’appello di Milano, chiedendo l’annullamento della comunicazione con cui il Comune di Pavia aveva disposto la cancellazione della sua residenza anagrafica per irreperibilità. Il provvedimento richiama una questione di giurisdizione, ma l’ordinanza non la definisce. Il TAR rileva la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione nel merito, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisando se siano necessarie ulteriori attività istruttorie. Chiede inoltre all’Ufficio Anagrafe del Comune, pur non costituito, di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti e su ogni elemento idoneo a incidere sull’attuale interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non decide né la questione di giurisdizione né il merito della domanda di annullamento. Dispone specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve aggiornare la propria posizione e dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione; l’Ufficio Anagrafe del Comune di Pavia deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla situazione controversa. Il termine per adempiere è fissato al 6 maggio 2026, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice avverte che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza al ricorrente e all’Ufficio Anagrafe del Comune.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di valutare il comportamento processuale della parte ai fini della decisione, unitamente all’art. 84, comma 4, c.p.a.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L’inerzia della parte, previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata risposta entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In una controversia relativa alla cancellazione della residenza anagrafica per irreperibilità, il giudice può disporre l’acquisizione di aggiornamenti documentati sia dal ricorrente sia dall’ufficio anagrafe, anche se l’amministrazione non si è costituita, per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione e l’eventuale incidenza di fatti o atti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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