Cassazione Civile, Ordinanza n. 31057/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione e recuperato imposte ritenute non versate. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo: la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000 e 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente escluso la nullità dell'atto per difetto di motivazione, in quanto l'avviso non avrebbe indicato la normativa asseritamente violata. La ricorrente tentava inoltre di far valere la mancata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all'art. 1, comma 155, L. n. 244/2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, rilevando che dalla lettura dell'avviso, per come riprodotto nel ricorso, emergevano chiaramente i singoli rilievi contestati e le norme ritenute violate; pertanto la censura sulla carenza di motivazione non era fondata in questa sede. Conseguentemente, la dichiarazione di inammissibilità ha precluso l'esame della doglianza relativa all'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole. In dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato come parametro della dedotta insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene però che l'atto, nella parte riprodotta, contenga indicazioni sufficienti dei rilievi e delle norme violate.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
norma invocata dalla contribuente sulla motivazione degli atti amministrativi, ritenuta non violata alla luce del contenuto dell'avviso.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte esclude la fondatezza della censura.
art. 13, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente come disposizione asseritamente violata nell'avviso; la Corte osserva che l'atto riportava le norme ritenute violate.
art. 1, comma 155, L. 24 dicembre 2007, n. 244
la Corte non esamina la questione sul trattamento sanzionatorio più favorevole perché preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di ricorso respinto o inammissibile, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, la censura è inammissibile se dal contenuto dell'atto, anche come riprodotto nel ricorso, risultano chiaramente i rilievi effettuati e le norme che si assumono violate, poiché non ricorre un effettivo difetto motivazionale.
- Quando il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, restano precluse le questioni ulteriori che il ricorso stesso vorrebbe devolvere alla Corte, anche se relative a un regime sanzionatorio più favorevole.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione dell'atto impositivo, occorre verificare la sostanza del contenuto esplicativo dell'avviso e non limitarsi a una contestazione meramente formale dell'indicazione normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →