Ordinanza n. 287/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2025, depositata e resa pubblica il 22.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2025, con particolare riferimento al pagamento di quanto dovuto
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione alla sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2025, depositata il 22 gennaio 2025. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire la prova documentale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute oppure, in caso di mancato pagamento, una relazione dettagliata sulle ragioni del ritardo, con indicazione del funzionario responsabile. L'amministrazione deve inoltre precisare se il pagamento sia intervenuto prima o dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 13 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto un'istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, dovrà acquisire e trasmettere al TAR entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione comprovante il pagamento; qualora il pagamento non sia avvenuto, entro i primi sessanta giorni dovrà essere trasmessa, nei successivi trenta giorni, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento e sull'identità del funzionario responsabile del ritardo. L'incaricato è autorizzato a procedere agli adempimenti sostitutivi, con facoltà di subdelega. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026. Le spese non sono state liquidate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo nell'acquisizione di documenti e informazioni necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. nell'ambito dell'attività istruttoria disposta dal TAR.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia adeguatamente documentato l'adempimento dell'obbligo derivante dal titolo esecutivo, il giudice può acquisire d'ufficio la prova del pagamento e, in caso di persistente inadempimento, una relazione sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per produrre la documentazione richiesta e disporre che un dirigente o funzionario delegato provveda agli adempimenti sostitutivi necessari all'acquisizione degli elementi istruttori.
- La verifica dell'avvenuto pagamento deve comprendere anche l'accertamento della sua collocazione temporale rispetto alla proposizione del ricorso per ottemperanza, ove tale circostanza sia rilevante ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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