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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 865 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali - Operatività della presunzione di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione - Art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni 2005 e 2006, presunti redditi non dichiarati connessi a capitali detenuti su conti bancari a Lugano, rispetto ai quali i contribuenti avevano aderito allo scudo fiscale. L'Ufficio aveva applicato l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, presumendo che gli investimenti detenuti in territori a fiscalità privilegiata fossero costituiti da redditi sottratti a tassazione, e aveva utilizzato il raddoppio dei termini di accertamento. I contribuenti hanno contestato sia la decadenza dell'Amministrazione, sostenendo l'applicabilità dell'art. 6 del d.l. n. 167/1990, che non prevede il raddoppio dei termini, sia la quantificazione della pretesa e la contraddittoria qualificazione della violazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Il collegio ha ritenuto incoerente e poco intellegibile l'operato dell'Ufficio, che aveva qualificato le somme prima come redditi sottratti a tassazione ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 e poi le aveva quantificate secondo il criterio dei redditi di capitale previsto dall'art. 6 del d.l. n. 167/1990. Soprattutto, ha ritenuto illegittima l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 agli anni 2005 e 2006, poiché la norma ha natura sostanziale e non può operare per periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Per tali annualità doveva applicarsi l'art. 6 del d.l. n. 167/1990, privo del raddoppio dei termini, con conseguente decadenza dell'azione fiscale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009

    gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione

    La disposizione introduce una presunzione sostanziale sulla provenienza fiscalmente illecita degli investimenti esteri non dichiarati. Proprio per la sua natura sostanziale, non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 6, d.l. n. 167/1990

    presunzione di fruttuosità per investimenti all'estero non dichiarati

    Per gli anni anteriori all'entrata in vigore dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009, la norma applicabile era quella che presumeva la fruttuosità degli investimenti esteri non dichiarati, senza consentire il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Articoli 12-bis e 12-ter, d.l. n. 78/2009

    Le disposizioni sul raddoppio dei termini non possono essere utilizzate indirettamente mediante l'applicazione retroattiva della presunzione sostanziale prevista dall'art. 12 del medesimo decreto.

  • Art. 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Codifica, in materia tributaria, il principio generale di irretroattività delle norme fiscali, salvo espressa previsione contraria.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Esprime il principio generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, principio richiamato dalla giurisprudenza in ambito tributario.

  • Legge n. 241/2009

    Disciplina lo scudo fiscale-ter, cui i contribuenti avevano aderito; tale adesione non autorizza comunque l'Amministrazione ad applicare retroattivamente una presunzione sostanziale successiva.

  • Cassazione, sentenza n. 25722/2009

    va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista

    Conferma il principio di irretroattività delle disposizioni fiscali, salvo espressa previsione legislativa.

  • Cassazione, sentenza n. 11141/2011

    Richiamata quale ulteriore conferma del principio di irretroattività in materia tributaria.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione sulla provenienza imponibile di patrimoni o investimenti ha natura sostanziale e, in assenza di un'espressa previsione legislativa, non può essere applicata a periodi d'imposta precedenti.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere fondato su una disposizione successiva al periodo d'imposta se ciò comporta l'applicazione retroattiva di una nuova presunzione sostanziale.
  • L'Amministrazione deve mantenere coerenza tra la qualificazione della violazione indicata nel processo verbale e quella utilizzata nell'avviso di accertamento; contraddizioni sulla norma applicata o sul criterio di quantificazione possono compromettere la legittimità della pretesa.
  • In caso di investimenti esteri non dichiarati, occorre individuare la disciplina vigente nell'anno oggetto di accertamento e distinguere tra presunzione di fruttuosità del capitale e presunzione di costituzione del capitale mediante redditi sottratti a tassazione.
  • L'accertamento deve indicare in modo comprensibile la base imponibile, il metodo di calcolo e gli elementi concreti da cui deriva il reddito; valori meramente stimati o non effettivamente realizzati richiedono una specifica giustificazione.
  • I principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento impongono di evitare interpretazioni retroattive sfavorevoli al contribuente, anche quando l'Amministrazione invoca finalità antielusive.

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