Cassazione Civile, Ordinanza n. 32298/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un atto del 1997 con cui un soggetto aveva alienato al figlio la nuda proprietà di un fabbricato riservandosi il diritto di abitazione. L'originario attore aveva sostenuto che l'operazione fosse solo apparente rispetto ai terzi e che, in realtà, le parti non avessero voluto un effettivo trasferimento della proprietà; in via subordinata aveva chiesto l'adempimento dell'obbligo di ritrasferire il bene, assunto dal figlio con scrittura privata contestuale. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo valido il trasferimento e comunque prescritto il diritto al ritrasferimento. In appello, invece, la corte territoriale aveva dichiarato la simulazione assoluta dell'atto e affermato che il disponente era rimasto proprietario esclusivo del bene. I soccombenti in cassazione hanno dedotto, con un solo motivo, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., contestando l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di alienazione della nuda proprietà. Prima dell'udienza di cassazione hanno anche rappresentato l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti dopo la decisione di secondo grado e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la transazione richiamata dai ricorrenti era successiva alla sentenza impugnata, ma ha escluso che ciò consentisse una pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché tale statuizione richiede che le parti diano atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi. Ha quindi qualificato il ricorso come inammissibile per carenza di interesse, precisando che l'interesse all'impugnazione deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. Non essendosi la resistente difesa nel giudizio di legittimità, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è stata evocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse.
art. 99 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla pronuncia di simulazione, senza ulteriore esame nel merito.
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla pronuncia di simulazione, senza ulteriore esame nel merito.
art. 190 c.p.c.
indicato solo per precisare che l'accordo transattivo tra le parti era stato raggiunto dopo la scadenza dei termini di trattazione scritta ma prima della pubblicazione della sentenza di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti rappresentino concordemente al giudice la sopravvenuta eliminazione dell'interesse sostanziale alla decisione e formulino conclusioni coerenti in tal senso; non basta, di per sé, la mera allegazione unilaterale di una transazione intervenuta tra le parti.
- L'interesse ad impugnare deve esistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione: in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Una transazione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata può incidere sull'utilità concreta dell'impugnazione, ma non impone automaticamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere se non è processualmente condivisa e fatta valere in modo conforme dalle parti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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