Sentenza del 26/08/2015 n. 17181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Basilicata che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro l'avviso di rettifica IVA notificato il 16 dicembre 2002. L'avviso riguardava l'omessa fatturazione e contabilizzazione di numerose operazioni imponibili, per circa un miliardo e mezzo di lire. I quattro motivi denunciavano violazione delle norme sui termini per ricorrere nel processo tributario, della sospensione feriale dei termini e delle disposizioni della legge condonistica sulle cosiddette liti potenziali, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. La sentenza impugnata, pubblicata nel 2008, era soggetta al regime dell'art. 366-bis c.p.c.; pertanto, i motivi fondati sulle violazioni di legge avrebbero dovuto contenere specifici quesiti di diritto e il motivo relativo alla motivazione avrebbe dovuto contenere un autonomo e chiaro momento di sintesi. Poiché nessuno dei quattro motivi conteneva tali elementi, la Corte non ha esaminato nel merito la questione della tardività del ricorso tributario. L'avviso di rettifica è quindi rimasto definitivo. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Disciplina il termine per proporre il ricorso tributario. La C.T.R. aveva ritenuto tardivo il ricorso del contribuente e tale decisione è rimasta ferma per l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, e successive modificazioni
Prevedeva la sospensione dei termini per la proposizione dei ricorsi relativi alle cosiddette liti potenziali; il contribuente sosteneva che tale sospensione rendesse tempestivo il proprio ricorso.
D.L. n. 143 del 2003, art. 2-sexies
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che avrebbero inciso sulla sospensione dei termini processuali collegata alle liti potenziali.
D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies, comma 1, convertito dalla L. n. 47 del 2004
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina della sospensione dei termini.
L. n. 742 del 1969, art. 1
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali ed era invocata dal contribuente per sostenere la tempestività del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel regime temporale applicabile alla sentenza impugnata imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un autonomo momento di sintesi per le censure di vizio motivazionale.
L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5
Norma transitoria che rendeva applicabile l'art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo rilevante, inclusa quella impugnata.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua rispettivamente i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio della motivazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è soggetto a requisiti formali specifici, la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Il ricorrente non può affidarsi alla Corte per ricostruire autonomamente il quesito o la sintesi all'interno dell'argomentazione: tali elementi devono essere espressi in modo autonomo, chiaro e immediatamente individuabile.
- Per le censure sulla motivazione occorre individuare uno specifico fatto decisivo, spiegando esattamente perché la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria.
- Non è corretto denunciare contemporaneamente l'inesistenza, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione senza distinguere i relativi vizi, perché l'inesistenza esclude logicamente gli altri due.
- Le questioni relative alla sospensione o proroga dei termini tributari devono essere dedotte tempestivamente e con puntuale indicazione della norma applicabile; tuttavia, una carenza formale del ricorso per cassazione può impedire qualsiasi valutazione sul merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione della controparte, normalmente non viene pronunciata la condanna alle spese a favore della parte intimata.
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