Cassazione Penale, Sentenza n. 13536/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vandoni impugnava la sentenza di conferma d'appello che lo aveva condannato per ricettazione di un contatore del gas e per furto di combustibile, aggravato dall'abusivo allaccio alla rete pubblica (violenza sulle cose). Deduceva un unico motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante e alla mancata concessione della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. (danno di particolare tenuità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha ritenuto che il motivo fosse privo della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. (lett. c) e che si risolvesse in una pedissequa ripetizione dei motivi già dedotti e disattesi in appello, senza un'effettiva critica argomentata della motivazione di merito. Ha rilevato altresì che la difesa non aveva fornito elementi concreti sulle condizioni di difficoltà che avrebbe dovuto sostenere la prevalenza delle attenuanti e che la Corte d'appello aveva motivato correttamente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. (lett. c))
Richiede la specificità delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del ricorso per Cassazione; la sua violazione rende il ricorso inidoneo e quindi inammissibile.
art. 591 c.p.p. (lett. c))
Richiamato in rapporto all'art. 581; indica i requisiti formali e sostanziali dei motivi di ricorso e supporta la dichiarazione di inammissibilità se tali requisiti mancano.
art. 62 n.4 c.p.
Circostanza attenuante per danno di particolare tenuità: la Corte di merito ha motivatamente escluso la sua applicazione ai reati contestati, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione corretta e non criticabile con argomentazioni generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a misure riparatorie quali la somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa.
art. 23 co. 8 d.lgs. 137/2020
Norma che regola il contraddittorio scritto nei procedimenti, richiamata per indicare la modalità con cui il ricorso è stato trattato in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere esposti con la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.: la mera ripetizione di argomentazioni già respinte in sede di merito è normalmente inammissibile.
- Quando si chieda la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla qualificazione aggravante, è necessario allegare e documentare fatti concreti e circostanze rilevanti; affermazioni generiche sulle ‘‘condizioni disagiate di vita'' sono insufficienti.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n.4 c.p.) richiede un'effettiva valutazione della entità del danno e della offensività del fatto: la sua concessione non è automatica e deve risultare da motivazione puntuale.
- Il ricorso privo di specificità può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e il pagamento di somme in favore della cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
- Per impugnare utilmente una decisione di merito è necessario confrontarsi espressamente e argomentatamente con la motivazione della Corte d'appello, indicando perché quella valutazione sarebbe viziata o illogica.
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