Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41030/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 27.500 quale corrispettivo di lavori di impianti idraulici e termosanitari eseguiti in alcune villette. La società ingiunta e il suo socio accomandatario avevano proposto opposizione sostenendo che i lavori non fossero stati commissionati direttamente al creditore, ma a un'altra società appaltatrice, la quale li avrebbe poi affidati in subappalto al creditore stesso; secondo tale versione, il pagamento era stato già eseguito nei confronti della società appaltatrice. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo provato, sulla base delle testimonianze e della documentazione, che l'incarico fosse stato conferito direttamente al creditore e che non fosse stata contestata la realizzazione dei lavori né la congruità del prezzo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 246 c.p.c. per avere la Corte d'appello ammesso e valorizzato la testimonianza di un soggetto che era socio accomandatario e amministratore della società terza interessata, dunque incapace a testimoniare per interesse personale e concreto nella lite; con il secondo motivo hanno lamentato omesso esame del contratto di appalto tra le società, che avrebbe incluso i lavori oggetto della pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., poiché il teste era socio accomandatario della società terza che, secondo la prospettazione difensiva, era parte del rapporto di appalto e aveva un interesse concreto e attuale nella controversia. La Corte ha precisato che l'incapacità va valutata ex ante, al momento della deposizione, e che la sentenza impugnata aveva erroneamente fondato il proprio convincimento anche su una prova testimoniale nulla. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 246 c.p.c.

    Sono incapaci a testimoniare le persone che abbiano un interesse che possa legittimare la loro partecipazione al giudizio; l'interesse deve essere personale, attuale e concreto, valutato ex ante al momento della deposizione.

  • art. 100 c.p.c.

    Il parametro per individuare l'interesse che determina l'incapacità a deporre è assimilato all'interesse ad agire, cioè a un interesse concreto e attuale al risultato della lite.

  • art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare sussiste quando il teste sia portatore di un interesse personale, attuale e concreto nella controversia, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in una posizione processuale autonoma.
  • L'interesse che determina l'incapacità del testimone va apprezzato ex ante, cioè al momento in cui la testimonianza viene resa, e non in base a eventi o valutazioni successive.
  • La decisione del giudice di merito è viziata quando fonda il proprio convincimento in modo decisivo su una deposizione resa da soggetto incapace a testimoniare, poiché la prova è nulla.
  • Se viene accolto un motivo che investe la validità di una prova decisiva, i motivi ulteriori relativi al medesimo decisum possono risultare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.