Cassazione Civile, Ordinanza n. 19882/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia traeva origine da decreti ingiuntivi emessi in favore di alcuni vigili del fuoco volontari per il pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività svolta presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Il Ministero dell'interno aveva proposto opposizione, poi respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello di Roma. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'attività dei vigili del fuoco volontari fosse inserita nell'organizzazione del Corpo con sottoposizione gerarchica e con doveri, attribuzioni e responsabilità analoghi al personale di ruolo; aveva inoltre valorizzato l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, osservando che, pur escludendo il rapporto di pubblico impiego, la norma non escludeva la natura subordinata delle prestazioni né il riconoscimento del trattamento economico onnicomprensivo, nel quale rientrerebbe anche il TFR. Il Ministero ricorreva per cassazione con un solo motivo, ma il testo dell'ordinanza non consente di ricostruirne il contenuto sostanziale, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in via pregiudiziale. Ha ritenuto che, essendo stata la notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento impedisse di provare l'avvenuta consegna del plico, la data di ricezione e l'identità del destinatario, con conseguente impossibilità di verificare la valida costituzione del contraddittorio. Poiché gli intimati non si sono costituiti, l'omissione ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancanza di attività difensiva degli intimati. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il documento indispensabile per dimostrare l'avvenuta consegna, la data e l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto.
legge 20 novembre 1982, n. 890
Le disposizioni sulla notificazione postale richiedono la produzione dell'avviso di ricevimento quale prova della validità e conoscibilità legale della notificazione.
art. 369 c.p.c.
L'avviso di ricevimento doveva essere depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso; la mancata produzione entro tale termine ha impedito di provare l'avvenuta ricezione dell'atto.
art. 372 c.p.c.
La produzione successiva dell'avviso di ricevimento poteva avvenire solo con le modalità previste da questa norma; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
art. 291 c.p.c.
La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non integra una semplice nullità sanabile con rinnovazione della notifica, ma incide sulla prova della conoscibilità legale dell'atto e quindi non consente il ricorso al meccanismo di rinnovazione.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso risultava comunque consegnato al notificante entro il termine lungo di impugnazione, ma ciò non ha sanato la mancata prova della ricezione da parte degli intimati.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
Richiamato dalla Corte d'appello come base per l'assimilazione del trattamento economico dei vigili del fuoco volontari a quello del personale di ruolo; la Cassazione non si pronuncia nel merito su tale interpretazione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione all'Amministrazione dello Stato, poiché essa è esentata dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata nel testo del contributo unificato aggiuntivo, ma non applicabile all'Amministrazione dello Stato nel caso deciso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso è eseguita a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è indispensabile per dimostrare la consegna dell'atto, la data di ricezione e l'identità del destinatario; senza tale documento non è verificabile la regolare instaurazione del contraddittorio.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta, in assenza di costituzione dell'intimato, determina l'inammissibilità del ricorso per impossibilità di accertare la conoscibilità legale dell'atto, e non una mera nullità sanabile con rinnovazione della notificazione.
- L'omissione del deposito dell'avviso di ricevimento non è superata dal solo rispetto del termine per proporre l'impugnazione: il requisito decisivo è la prova della ricezione da parte del destinatario.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'Amministrazione dello Stato, la quale opera tramite prenotazione a debito ed è esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali.
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