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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 2128 - Comm. Trib. Prov. Messina

Preavviso di fermo - notifica - funzione - firma digitale- estensione «p7m» - irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto che la notifica del preavviso di fermo (come qualsiasi atto impositivo o esattivo) è condizione di efficacia e non di validità dell'atto; la firma digitale CAdES non è richiesta per tali atti assistiti dalla presunzione di riferibilità all'organo che li adotta. Di conseguenza la mancanza dell'estensione "p7m" nel documento allegato alla PEC è irrilevante e il ricorso è stato respinto

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità/efficacia della notifica del preavviso di fermo perchè il documento allegato alla PEC non riportava l'estensione "p7m" e/o non era fornito della firma digitale CAdES, sostenendo quindi nullità o inefficacia dell'atto

Norme richiamate

  • Cassazione civile, n. 10266 del 2018

    afferma che la notifica è condizione di efficacia e non requisito di validità; la firma digitale CAdES non è necessaria per gli atti vincolati assistiti dalla presunzione di riferibilità all'organo adottante; l'assenza dell'estensione "p7m" è irrilevante

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) - regole tecniche sulla firma digitale

    le regole tecniche disciplinano le modalità di firma digitale e formati (es. CAdES/p7m) ma la giurisprudenza ammette che per atti impositivi/eszattivi la mancata conformità formale del file non invalida l'atto se sussiste la presunzione di riferibilità all'organo

Massime di principio

  • La notifica di preavviso di fermo obbligatoriamente incide sull'efficacia dell'atto ma la sua forma non sempre ne determina la nullità: vanno distinti requisito di validità e condizione di efficacia.
  • La presenza dell'estensione "p7m" o della specifica firma CAdES non è sempre determinante; per gli atti dell'amministrazione fiscale conta la presunzione di riferibilità al soggetto pubblico mittente.
  • Se si contesta una notifica inviata via PEC per mancanze formali (es. assenza di p7m) è necessario dimostrare il concreto pregiudizio o la mancata riferibilità dell'atto all'organo, non limitarsi alla sola irregolarità formale.
  • Per le pubbliche amministrazioni è comunque consigliabile utilizzare formati e firme conformi agli standard per limitare i rischi di contestazione, ma la loro mancanza non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
  • Chi riceve un atto tramite PEC deve valutare se esistono elementi concreti che escludono la provenienza o l'integrità dell'atto; in assenza di tali elementi la giurisprudenza tende a considerare l'atto efficace.

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