Sentenza del 06/07/2021 n. 2128 - Comm. Trib. Prov. Messina
Preavviso di fermo - notifica - funzione - firma digitale- estensione «p7m» - irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che la notifica del preavviso di fermo (come qualsiasi atto impositivo o esattivo) è condizione di efficacia e non di validità dell'atto; la firma digitale CAdES non è richiesta per tali atti assistiti dalla presunzione di riferibilità all'organo che li adotta. Di conseguenza la mancanza dell'estensione "p7m" nel documento allegato alla PEC è irrilevante e il ricorso è stato respinto
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità/efficacia della notifica del preavviso di fermo perchè il documento allegato alla PEC non riportava l'estensione "p7m" e/o non era fornito della firma digitale CAdES, sostenendo quindi nullità o inefficacia dell'atto
Norme richiamate
Cassazione civile, n. 10266 del 2018
afferma che la notifica è condizione di efficacia e non requisito di validità; la firma digitale CAdES non è necessaria per gli atti vincolati assistiti dalla presunzione di riferibilità all'organo adottante; l'assenza dell'estensione "p7m" è irrilevante
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) - regole tecniche sulla firma digitale
le regole tecniche disciplinano le modalità di firma digitale e formati (es. CAdES/p7m) ma la giurisprudenza ammette che per atti impositivi/eszattivi la mancata conformità formale del file non invalida l'atto se sussiste la presunzione di riferibilità all'organo
Massime di principio
- La notifica di preavviso di fermo obbligatoriamente incide sull'efficacia dell'atto ma la sua forma non sempre ne determina la nullità: vanno distinti requisito di validità e condizione di efficacia.
- La presenza dell'estensione "p7m" o della specifica firma CAdES non è sempre determinante; per gli atti dell'amministrazione fiscale conta la presunzione di riferibilità al soggetto pubblico mittente.
- Se si contesta una notifica inviata via PEC per mancanze formali (es. assenza di p7m) è necessario dimostrare il concreto pregiudizio o la mancata riferibilità dell'atto all'organo, non limitarsi alla sola irregolarità formale.
- Per le pubbliche amministrazioni è comunque consigliabile utilizzare formati e firme conformi agli standard per limitare i rischi di contestazione, ma la loro mancanza non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
- Chi riceve un atto tramite PEC deve valutare se esistono elementi concreti che escludono la provenienza o l'integrità dell'atto; in assenza di tali elementi la giurisprudenza tende a considerare l'atto efficace.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 347 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →