Sentenza n. 1037/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai conteggi pensionistici e ai pagamenti relativi alla posizione previdenziale del defunto
Esito
La controversia
Il ricorrente, quale erede legittimo di un ex dirigente della USL di Sassari deceduto nel 1994, ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata all’INPS ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L’istanza riguardava i conteggi effettuati sulla posizione pensionistica del defunto e gli eventuali pagamenti disposti in favore di terzi relativamente alle somme spettanti al de cuius. Il ricorrente ha dedotto di avere appreso informalmente dell’esistenza di un possibile credito pensionistico residuo, maturato in attesa della definizione della ricongiunzione contributiva tra diverse gestioni previdenziali, e ha motivato l’accesso con la necessità di verificare la consistenza di eventuali crediti appartenenti all’asse ereditario e di tutelare le proprie ragioni successorie. Ha quindi dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e l’illegittimità del silenzio-rigetto. L’INPS ha chiesto il rigetto, eccependo l’assenza di un interesse giuridicamente tutelabile, l’eventuale prescrizione del credito, il carattere generico ed esplorativo dell’istanza e la mancata disponibilità degli archivi relativi alla posizione, originariamente gestita dall’allora Cassa Pensioni Sanitari.
La decisione
Nel corso del giudizio l’INPS ha acquisito dal Polo Archivistico Nazionale la documentazione relativa alla posizione previdenziale e l’ha depositata in giudizio. Dai documenti è emerso che il trattamento pensionistico definitivo era stato liquidato con decreto del Ministero del Tesoro, che le differenze maturate fino al decesso erano state corrisposte alla coniuge superstite e che la pensione di reversibilità era stata successivamente liquidata alla medesima. È inoltre risultato che i pagamenti erano stati materialmente eseguiti dagli uffici del Ministero del Tesoro e non dall’INPS. Poiché la documentazione prodotta ha integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva e anche il ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità originaria del silenzio-diniego né sono state decise le eccezioni dell’amministrazione sull’interesse all’accesso, sulla prescrizione o sul carattere esplorativo dell’istanza. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della necessità di ricostruire una posizione previdenziale risalente, custodita presso un archivio nazionale e riferita a procedimenti gestiti all’epoca da amministrazioni diverse dall’INPS.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti, poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Indicato quale fondamento del silenzio-diniego impugnato; la sentenza non valuta la legittimità del silenzio, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; il TAR ha applicato tale disposizione alla produzione documentale dell’INPS.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-diniego su un’istanza di accesso, l’amministrazione mette a disposizione la documentazione richiesta e la pretesa ostensiva risulta integralmente soddisfatta.
- Quando la pretesa di accesso è integralmente soddisfatta durante il giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito la legittimità originaria del diniego o del silenzio-diniego e le relative eccezioni.
- La produzione in giudizio della documentazione richiesta può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando l’amministrazione rappresenti di aver dovuto acquisire documenti risalenti custoditi presso archivi di altre amministrazioni.
- La peculiarità della vicenda e la necessità di ricostruire una posizione amministrativa risalente possono giustificare la compensazione integrale delle spese anche quando la pretesa ostensiva sia stata soddisfatta nel corso del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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