Cassazione Penale, Sentenza n. 9453/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per i reati ascritti (artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7, c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nel bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti, nonché sulla recidiva, sostenendo che le attenuanti generiche dovessero prevalere. Inoltre, il ricorrente invocava la sentenza n.94/2023 della Corte Costituzionale che avrebbe, a suo avviso, inciso sull'applicabilità dell'art. 69, comma 4, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'art. 69, comma 4, c.p. imponga il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.; la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal ricorrente (sent. n.94/2023) riguarda l'art. 69, comma 4, c.p. soltanto nei delitti puniti con la pena dell'ergastolo e quindi non rileva per il reato contestato a Pace. La Corte ha inoltre richiamato precedenti di legittimità che confermano la legittimità della disciplina come deroga all'ordinario bilanciamento delle circostanze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 56
Norma relativa al concorso di persone nel reato; citata quale riferimento sostanziale per la fattispecie per cui è stato condannato l'imputato
Codice penale - art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata congiuntamente agli articoli sostanziali richiamati nella contestazione
Codice penale - art. 624 e art. 625, comma 1, nn. 5 e 7
art. 624 e art. 625, comma 1, nn. 5 e 7, c.p.
Previsioni sostanziali relative ai reati contestati (rapina e circostanze aggravanti previste dal comma 1, nn. 5 e 7 di art. 625)
Codice penale - art. 69, comma 4
Stabilisce il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (art. 99, comma 4); la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto al caso concreto
Codice penale - art. 99, comma 4
Disciplina la recidiva reiterata; la ricorrenza di tale recidiva impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, comma 4
Costituzione italiana - artt. 3, 25, 27
Richiamati dal ricorrente per contestare la compatibilità costituzionale di art. 69, comma 4; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e la norma conforme ai principi costituzionali richiamati
Sentenza Corte Costituzionale n. 94/2023
Sent. Corte Cost. n.94 del 2023
Dichiarazione di illegittimità costituzionale di art. 69, comma 4, limitatamente ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia non incida sul caso concreto perché il reato dell'imputato non rientra nell'ambito della pronuncia
Giurisprudenza Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024 (Placentino Luciano); Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 (Giordano)
Precedenti che confermano la legittimità della disciplina contenuta in art. 69, comma 4, come deroga all'ordinaria tecnica di bilanciamento delle circostanze e ne giustificano l'applicazione
Massime di principio
- La norma di cui all'art. 69, comma 4, c.p. impedisce al giudice di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, salvo che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non si estenda al tipo di reato concreto.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale ha effetto limitato: se la Corte Costituzionale ne delimita l'ambito (ad es. ai soli delitti puniti con l'ergastolo), tale pronuncia non incide sui procedimenti riguardanti reati diversi.
- In fattispecie di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, l'argomento della prevalenza delle attenuanti richiede prove e motivazione specifica; l'eccezione prevista dall'art. 69, comma 4, è considerata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come una deroga non arbitraria all'ordinaria ponderazione.
- Per contestare con successo l'applicazione dell'art. 69, comma 4, è necessario dimostrare che la decisione della Corte Costituzionale si estenda al caso concreto o che la recidiva non sussista/è inesistente; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Nel formulare ricorso in Cassazione avverso la valutazione delle circostanze, è utile richiamare e confrontare espressamente la normativa, i precedenti di legittimità e i limiti della pronuncia costituzionale invocata, mostrando il nesso con il singolo reato impugnato.
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