Ordinanza n. 6840/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 novembre 2022 n. 409/22/CONS recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche” pubblicata sul sito della stessa Autorità il 3 febbraio 2023; - dell’allegato A alla stessa delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 novembre 2022 n. 409/22/CONS recante “Relazione Tecnico Finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”; - della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 novembre 2022 n. 416/22/CONS recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023” e relativi allegati, pubblicata sul sito della stessa Autorità il 3 febbraio 2023; - della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 29 luglio 2022 n. 297/22/CONS, recante “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – anno 2021 (di seguito, il Rendiconto 2021); - della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 23 giugno 2022 n. 208/22/CONS, recante “Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2024 n. 453/24/CONS recante “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2023” nonché dell’Allegato n. 1 alla stessa delibera, resi disponibili sul sito della medesima Autorità il 12 dicembre 2024; nonché degli atti già impugnati con ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative alla determinazione, rendicontazione e versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 dagli operatori delle comunicazioni elettroniche
Esito
La controversia
L'operatore ricorrente ha impugnato le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni concernenti la misura e le modalità di versamento del contributo per l'anno 2023, il modello telematico per il versamento, il rendiconto dell'anno 2021 e il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il rendiconto relativo all'anno 2023 e il relativo allegato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda, tra l'altro, il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al grado di analiticità della rendicontazione delle attività riferibili al finanziamento del settore delle telecomunicazioni. Le parti costituite hanno chiesto congiuntamente il rinvio, rilevando la pendenza davanti al Consiglio di Stato di due appelli, con udienza pubblica fissata per il 14 maggio 2026, aventi ad oggetto l'annullamento della delibera contestata sotto il medesimo profilo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la pendenza degli appelli davanti al Consiglio di Stato non integri una situazione di pregiudizialità né un impedimento alla trattazione della causa. Ha tuttavia accolto la richiesta congiunta di rinvio per ragioni di mera opportunità, rinviando la prosecuzione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 25 settembre 2026, con assegnazione in sovrannumero. L'ordinanza non decide i motivi di annullamento né la legittimità delle delibere impugnate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La pendenza di giudizi di appello aventi ad oggetto profili analoghi a quelli dedotti in una causa pendente davanti al TAR non determina automaticamente una situazione di pregiudizialità o un impedimento alla trattazione; il giudice può comunque disporre il rinvio per ragioni di opportunità, su richiesta delle parti.
- Il rinvio disposto per mera opportunità non implica alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla legittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →