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Ordinanza

Ordinanza n. 2251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 03036/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202604229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, il motivo di gravame riproposto in appello non fosse adeguatamente assistito dal fumus boni iuris. Per tale ragione ha ritenuto di poter prescindere dalla valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione I, n. 03036/2026, di reiezione del ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B651585FA1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso proposto nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B651585FA1, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Il testo dà atto della riproposizione in appello di un motivo di gravame, ma non ne specifica il contenuto né i vizi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l'art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; il giudice ha respinto l'istanza per difetto di fumus boni iuris, senza procedere alla valutazione del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza impugnata può essere negata quando il motivo di gravame non presenti, allo stato degli atti, un adeguato fumus boni iuris.
  • L'assenza di fumus boni iuris è sufficiente a respingere l'istanza cautelare, sicché il giudice può prescindere dalla valutazione del periculum in mora.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando ricorrano giusti motivi, anche a fronte del rigetto dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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