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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26170/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla motivazione, perché diretto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio senza evidenziare reali illogicità della decisione di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per due episodi di detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità, commessi in Bagheria il 3 febbraio 2019. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che la conferma della responsabilità fosse errata perché la sostanza sequestrata sarebbe stata destinata all'uso personale e solo in parte, poco prima, ceduta a un ignoto acquirente. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si risolveva in una critica fattuale e in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica e adeguata, fondata sul rinvenimento di 13,9 grammi di hashish occultati in due diversi luoghi dell'abitazione e di strumenti per pesatura e confezionamento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come base della condanna per due episodi di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità; la Corte non ne discute gli elementi costitutivi, ma presuppone la configurabilità del reato sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per la detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità contestata nei due episodi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se la decisione di merito è sorretta da argomentazioni logiche e non manifeste illogicità.
  • La prova della destinazione non esclusivamente personale della sostanza stupefacente può essere desunta, in modo non illogico, dal complesso degli indici fattuali, tra cui quantità sequestrata, occultamento in distinti luoghi dell'abitazione e possesso di strumenti per pesatura e confezionamento.
  • La tesi difensiva dell'uso personale, quando non trovi adeguato conforto probatorio, non è idonea a superare una ricostruzione di merito fondata su plurimi elementi indiziari coerenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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