Sentenza n. 144/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 973/2023, pubblicata in data 18 luglio 2023 dal Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 1694/2023, notificata dapprima in data 21/07/2023, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 26/07/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per sette anni scolastici, per l'importo complessivo di euro 3.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all'attivazione della carta per euro 3.500,00. Il ricorso è stato proposto dopo la nuova notificazione del titolo ai fini dell'esecuzione e dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione, termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e che erano decorsi i 120 giorni dalla sua notificazione, sicché risultavano integrati i presupposti per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per l'eventualità di mancato adempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, fissato in euro 1.000,00 salvo conguaglio motivato, è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale richiamata nel titolo giudiziale posto in esecuzione, che fonda il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella sentenza civile.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato esecuzione e, nei confronti di un'amministrazione dello Stato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza di tale termine.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, incluse le eventuali modifiche di bilancio, e il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
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